Sospensione cautelare della sanzione disciplinare in attesa del ricorso (Cass. civ. Sez. Un. n. 13353 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari degli avvocati, la sospensione dell’esecuzione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, prevista dall’art. 36, settimo comma, della l. n. 247 del 2012, può essere disposta quando la sanzione irrogata rischia di essere di fatto interamente scontata dal professionista prima della definizione del ricorso. Il pregiudizio grave nel ritardo si ravvisa nell’esecutività già in atto del provvedimento disciplinare. Il provvedimento cautelare è però concesso impregiudicata ogni questione in ordine al fondamento dei motivi di impugnazione, la cui valutazione resta riservata alla sede di discussione orale.
Il Fatto
Due avvocati hanno impugnato davanti alle Sezioni Unite civili la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense, accogliendo il gravame del Consiglio dell’Ordine territoriale, ne aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare per la violazione di plurime disposizioni del codice deontologico. Le violazioni erano state contestate in relazione a un’imputazione penale per circonvenzione di persona incapace, riferita a un contratto di vendita. Ai professionisti era stata inflitta la sospensione dall’esercizio della professione per mesi due.
Contro la decisione del CNF i ricorrenti hanno proposto undici motivi di ricorso e hanno chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento, deducendo il pericolo nel ritardo poiché la sanzione era già in corso di esecuzione. L’Ordine territoriale ha depositato memoria per opporsi all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
L’istanza è fondata sull’art. 36, settimo comma, della l. n. 247 del 2012, che consente la sospensione dell’esecuzione della sentenza disciplinare. I ricorrenti hanno dedotto l’esistenza di un grave pregiudizio, avendo l’Ordine già notificato la sentenza stessa.
Le Sezioni Unite rilevano che l’udienza di discussione del ricorso è fissata al 22 ottobre successivo. In questa prospettiva ritengono opportuno sospendere l’esecuzione della sentenza, con espressa impregiudicata ogni questione relativa al fondamento dei motivi di impugnazione.
La Corte precisa che tali motivi appaiono comunque meritevoli di approfondimento in sede di discussione orale. Il criterio decisivo è quello di evitare che la sanzione disciplinare della sospensione sia di fatto interamente scontata dai ricorrenti prima ancora della definizione del ricorso.
Il Collegio tiene conto del parere favorevole espresso dall’Avvocato Generale, favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare. Su queste basi, a sezioni unite, sospende l’esecuzione della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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