Inimpugnabile il decreto di correzione degli errori materiali dello stato passivo (Cass. civ. Sez. I n. 13360 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice delegato provvede, ai sensi dell’art. 98, ultimo comma, l. fall., sull’istanza di correzione degli errori materiali contenuti nello stato passivo non è impugnabile con il reclamo ex art. 26 l. fall., neppure nell’ipotesi in cui respinga la richiesta. Tale provvedimento, coerente con la disciplina dell’art. 288 cod. proc. civ., costituisce mera determinazione di natura amministrativa, funzionale all’eliminazione di errori di redazione del documento, e non incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti. Il rigetto dell’istanza è peraltro reiterabile, non comportando esercizio né consumazione di potestas iudicandi. È invece impugnabile, con il mezzo di volta in volta previsto dalla legge, la pronuncia corretta, e il relativo termine decorre dalla notificazione dell’ordinanza di correzione solo se l’errore emendato sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sulla portata della decisione o se, tramite il procedimento, sia stato modificato il giudicato.

Il Fatto

Una società creditrice chiedeva al giudice delegato del fallimento la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto di esecutività dello stato passivo. Il proprio credito era stato ammesso per un importo che essa riteneva inferiore a quello effettivamente riconosciuto, perché non comprensivo degli interessi.

Il giudice delegato escludeva l’errore prospettato, reputando l’ammissione già comprensiva degli interessi, e disponeva d’iniziativa la correzione di un diverso errore, eliminando dal decreto le parole riferite agli interessi. La società proponeva reclamo, che il Tribunale di Lodi respingeva, rilevando che il progetto di riparto era divenuto esecutivo una volta decorso il termine perentorio di quindici giorni previsto dall’art. 110 l. fall. Avverso quel provvedimento la società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, pur correggendo, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione del provvedimento impugnato. Il nodo è la disciplina delle impugnazioni del decreto di correzione degli errori materiali dello stato passivo.

La ricorrente non aveva proposto opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. contro l’ammissione, limitandosi a chiedere la correzione dell’errore materiale. Il Collegio osserva che il procedimento dell’art. 98, ultimo comma, l. fall. va reso coerente con la disciplina generale dell’art. 288 cod. proc. civ.. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’ordinanza resa sull’istanza di correzione, anche quando rigetti la richiesta, non è impugnabile neppure col ricorso straordinario ex art. 111 Cost., perché costituisce mera determinazione amministrativa, funzionale all’eliminazione di errori di redazione del documento, incapace di toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass. 5733/2019, Cass. 16205/2013, Cass. 5950/2007).

Nel caso di rigetto l’istanza è reiterabile, proprio perché il provvedimento non consuma alcuna potestas iudicandi. Resta invece impugnabile la pronuncia corretta, con il mezzo di volta in volta previsto dalla legge (Cass. 20309/2019, Cass. 5733/2019, Cass. 16205/2013), precisandosi che il termine decorre dalla notificazione dell’ordinanza di correzione solo se l’errore emendato generi un obiettivo dubbio sulla portata della decisione o se, tramite il procedimento, sia stato modificato il giudicato (Cass. 19959/2023, Cass. 20996/2019, Cass. 22185/2014).

Questi principi valgono anche per il procedimento dell’art. 98, ultimo comma, l. fall. Va quindi esclusa l’impugnabilità col reclamo ex art. 26 l. fall. del decreto di correzione, anche se la richiesta è respinta. Contro il decreto di esecutività risultante dalla correzione sono esperibili i mezzi dell’art. 98 l. fall., entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di correzione o, in mancanza, nel termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ., sempre che l’errore corretto abbia ingenerato un obiettivo dubbio o abbia violato il giudicato endofallimentare. Per i meri refusi percepibili dal contesto, i termini decorrono dalla comunicazione del decreto, anche se non ancora emendato.

Nel caso concreto ricorrevano due sole alternative: o il decreto era mero diniego di correzione, non impugnabile, con conseguente difetto di interesse; oppure costituiva provvedimento interpretativo dello stato passivo, da impugnare con l’opposizione ex art. 98 l. fall. e non col reclamo. In entrambe le ipotesi il ricorso è inammissibile. La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese e il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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