Disseccamento degli olivi da Xylella: nessuna colpa delle PP.AA. e difetto di prova del nesso causale (TAR Puglia n. 461 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di danni derivanti dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, la valutazione dell’operato della pubblica amministrazione nell’adozione delle misure di contenimento va effettuata ex ante, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, e non già alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche successivamente acquisite. L’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo è retta dal principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., sicché la parte ricorrente deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti dell’illecito, ivi inclusa la colpa dell’Amministrazione, che non può essere desunta dal solo aggravamento del fenomeno, e il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento di danno. La posizione del proprietario che lamenti l’intempestivo o inadeguato esercizio del potere autoritativo di contrasto alla fitopatia si configura come interesse legittimo pretensivo, la cui lesione va provata in modo rigoroso.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da alcuni proprietari di oliveti in agro di Torchiarolo, i cui impianti, coltivati prevalentemente a varietà Cellina di Nardò, avevano manifestato a partire dall’estate 2018 sintomi di disseccamento riconducibili al batterio Xylella fastidiosa. Gli attori avevano convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Politiche Agricole e la Regione Puglia, lamentando la colpevole inerzia delle autorità nazionali e regionali nell’adozione delle misure di prevenzione, monitoraggio ed eradicazione della fitopatia, ritenuta causa della perdita degli olivi e della conseguente svalutazione dei fondi. Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio era stato riassunto dinanzi al TAR Puglia, ove le amministrazioni resistenti avevano eccepito, tra l’altro, la tardività, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, pur dando atto della tempestività della riassunzione, ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari per ragioni di economia processuale. Il Collegio ha richiamato la sentenza n. 1439/2025 della medesima Sezione, con cui erano già state disattese analoghe doglianze relative alla gestione dell’emergenza fitosanitaria. In punto di fatto, la Corte ha ricostruito l’articolata sequenza provvedimentale posta in essere dalla Regione Puglia sin dall’ottobre 2013, a partire dalla delibera n. 2023 del 29 ottobre 2013, con cui erano state adottate le prime misure di emergenza, fino alla delibera n. 1842 del 5 settembre 2014, che aveva ampliato le zone infette e individuato nuovi cordoni fitosanitari, recepita dal decreto ministeriale n. 2777 del 2014.

Il Tribunale ha escluso che dall’escursus provvedimentale emerga alcuna inerzia, ritardo o illegittimità delle PP.AA., rilevando come la scelta di rimodulare il piano di azione, passando dalla strategia di eradicazione a quella di contenimento, fosse stata imposta dall’estensione del contagio e dalla difficoltà di intervenire in aree ormai ampiamente compromesse, come riconosciuto dalla stessa Commissione europea. La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 5 settembre 2019, non aveva peraltro riscontrato violazioni dell’obbligo di impedire la diffusione del batterio, escludendo che la sola circostanza della sua propagazione potesse far presumere un inadempimento degli obblighi specifici previsti dalla normativa unionale.

Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito, il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione postula la dimostrazione che essa abbia agito con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., con violazione grave commessa in un contesto di circostanze tali da palesare negligenza e imperizia. Tale prova non è stata fornita, atteso che le condotte contestate si erano svolte in un quadro normativo ed emergenziale caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, nel quale ogni margine di errore resta assorbito nello scusabile errore.

Sotto il profilo del nesso causale, il TAR ha rilevato che i ricorrenti non avevano dimostrato quali specifiche azioni od omissioni avrebbero dovuto essere poste in essere per impedire il contagio, né avevano allegato iniziative personali volte ad attivare le autorità competenti o a richiedere l’eradicazione delle piante infette nei propri fondi e in quelli viciniori. È stata, infine, valorizzata la mancata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale, prevista dall’art. 2 della legge regionale n. 4/2017, dell’avvenuta scoperta del disseccamento, circostanza che ha ulteriormente minato la prova della riconducibilità eziologica dell’evento alla condotta delle amministrazioni. Il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese hanno concluso il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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