Errore anagrafico nell’intestazione: correzione senza effetti sul contenuto decisorio (Cass. pen. Sez. I n. 31811/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’intestazione di una sentenza reca un dato anagrafico difforme da quello corretto, la divergenza integra un errore materiale se la rettifica resta estranea al contenuto decisorio. In tale ipotesi, la Corte di cassazione dispone la correzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 625-bis e 130 cod. proc. pen. Il rimedio opera mediante la sostituzione dell’indicazione errata con quella esatta e la conseguente annotazione sull’originale. Rimane invariata la decisione già pronunciata sull’impugnazione.
Il Fatto
Con la sentenza n. 48009 del 22 giugno 2022, la Prima sezione penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile un’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 31 marzo 2015. L’impugnazione era stata riqualificata come ricorso per cassazione. La pronuncia aveva quindi definito il giudizio senza esaminare ulteriormente il merito della pretesa coltivata dai ricorrenti.
Successivamente, la Corte di appello competente segnalava che l’intestazione della sentenza conteneva l’erronea indicazione di un dato anagrafico riferito a uno dei ricorrenti. La segnalazione chiedeva di sostituire il dato inesatto con quello ritenuto corretto. La questione arrivava così davanti alla stessa sezione penale per stabilire se la difformità potesse essere rimossa attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte qualifica la difformità come un mero errore materiale. La motivazione è essenziale, poiché la rettifica riguarda esclusivamente un elemento inserito nell’intestazione della precedente sentenza. Non viene in rilievo un errore relativo alla formazione della volontà decisoria, né una questione capace di incidere sull’esito dell’impugnazione già definita.
Il fondamento normativo è individuato nel combinato disposto degli artt. 625-bis e 130 cod. proc. pen. La Corte richiama entrambe le disposizioni senza sviluppare ulteriori distinzioni. Il loro impiego congiunto è ritenuto sufficiente per intervenire sul dato errato, in quanto l’operazione richiesta non comporta una nuova valutazione della vicenda processuale. La rettifica formale resta circoscritta all’esatta identificazione del ricorrente nell’intestazione.
La decisione non riapre, pertanto, il giudizio concluso con la precedente declaratoria di inammissibilità. Rimangono fermi sia la riqualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione sia il relativo esito processuale. La correzione interessa soltanto la rappresentazione documentale di un dato e non modifica il dispositivo, le ragioni della decisione o la posizione processuale delle parti.
Nel dispositivo, la Corte ordina che l’indicazione inesatta sia sostituita con quella corretta e dispone l’annotazione sull’originale della sentenza. La pronuncia conferma così la funzione strettamente emendativa del procedimento: eliminare una difformità testuale riconoscibile senza trasformare la correzione in uno strumento di revisione della decisione. L’accoglimento della segnalazione produce, quindi, il solo effetto di rendere formalmente esatta l’intestazione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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