Sospensione dell’esecuzione per rescissione del giudicato: rimedio eccezionale e interesse concreto (Cass. pen. Sez. II n. 37230 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la sospensione dell’esecuzione della pena prevista dall’art. 635 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 629-bis, comma 4, cod. proc. pen., costituisce un istituto di carattere eccezionale, perché deroga al principio di obbligatorietà dell’esecuzione. Essa presuppone l’esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l’accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo sufficiente la positiva delibazione sull’ammissibilità dell’istanza. Il ricorso avverso il diniego di sospensione è inammissibile per carenza di interesse quando l’ordine di esecuzione concerne anche altra pena concorrente, di entità tale da non consentire alcuna misura alternativa, poiché quella pena avrebbe comunque dovuto avere corso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello di Bari la sospensione dell’esecuzione della pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile, rispetto alla quale aveva proposto richiesta di rescissione del giudicato. A sostegno dell’istanza rappresentava di non avere avuto effettiva conoscenza del processo, perché il decreto che aveva disposto il giudizio era stato notificato a persona con lui non convivente.

La Corte di appello ha rigettato l’istanza, ritenendo l’assenza di ragioni di particolare urgenza. Ha considerato la prossimità della decisione sulla richiesta di rescissione e il fatto che l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, concerneva anche la pena concorrente inflitta con altra sentenza irrevocabile. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, per genericità e manifesta infondatezza del motivo. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non abbia valutato le ragioni poste a sostegno della rescissione. L’assunto è generico: seguendo la tesi del ricorrente, ogni richiesta di rescissione del giudicato dovrebbe comportare automaticamente la sospensione dell’esecuzione, che invece è rimedio eccezionale, concedibile solo a determinate condizioni.

La Corte richiama il principio, applicabile alla rescissione del giudicato in forza del richiamo all’art. 635 cod. proc. pen. operato dall’art. 629-bis, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui la sospensione dell’esecuzione della pena è istituto di carattere eccezionale, perché deroga al principio di obbligatorietà dell’esecuzione. Essa presuppone situazioni in cui appaia verosimile l’accoglimento della domanda e la conseguente revoca della condanna, non essendo sufficiente la positiva delibazione sull’ammissibilità dell’istanza (Sez. I n. 35873 del 27.11.2020).

Nel caso esame, la Corte di appello non ha svolto alcun giudizio prognostico sulla sorte della richiesta di rescissione. Tuttavia risulta decisiva l’osservazione del provvedimento impugnato: l’ordine di esecuzione che avrebbe dovuto essere sospeso era stato emesso anche in relazione ad altra condanna, di anni quattro e mesi sette di reclusione. Per la sua entità, tale pena non avrebbe potuto beneficiare di alcuna misura alternativa, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Ne consegue che l’ordine di esecuzione avrebbe comunque dovuto avere corso almeno per la pena concorrente, a prescindere dall’eventuale sospensione di parte della sanzione complessiva. Questa circostanza, obliterata in ricorso, fa venir meno l’interesse concreto ed attuale del ricorrente a coltivare l’istanza di sospensione e il ricorso avverso il suo diniego. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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