Appello inammissibile per genericità dei motivi anche prima del nuovo art. 581-bis (Cass. pen. Sez. II n. 37231 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui quelle ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato. Tale regola è di gran lunga risalente rispetto all’introduzione nell’ordinamento dell’art. 581-bis cod. proc. pen., che nella sostanza l’ha recepita, e opera indipendentemente dalla data dell’atto di impugnazione. Il solo preannuncio della proposizione di motivi nuovi non sana la genericità della censura, poiché l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. estende l’inammissibilità dell’impugnazione principale ai motivi nuovi.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata dal Tribunale per il reato di truffa. Ha proposto appello, che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile perché i motivi di gravame erano aspecifici rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado, fondate anche su prove documentali.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello la condannata ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge: la norma che prevedeva l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi non sarebbe applicabile, essendo stata introdotta in data successiva alla proposizione dell’atto di impugnazione. In ogni caso i motivi non sarebbero generici e l’atto conteneva espressamente la volontà di proporre motivi nuovi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. La questione centrale è se l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi discenda da una regola applicabile solo dopo l’entrata in vigore dell’art. 581-bis cod. proc. pen. o se costituisca un principio giurisprudenziale già consolidato.
La Corte opta per la seconda soluzione. La regola è di gran lunga risalente rispetto alla data dell’atto di appello e vale indipendentemente dalla successiva introduzione della norma, che nella sostanza l’ha recepita. Il giudice di merito, pertanto, ha fatto buon governo di un principio già operante.
Il contenuto della regola è precisato con richiamo alle Sezioni Unite n. 8825 del 2016: l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. L’onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
La seconda censura è respinta come priva di costrutto, a fronte della motivazione articolata del giudice di primo grado, sia sul giudizio di responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio. Il preannuncio di motivi nuovi non è rilevante, data la genericità della censura e l’assenza di motivi nuovi; l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. estende comunque l’inammissibilità dell’impugnazione principale ai motivi nuovi.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa.
Nota della Redazione
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