Esigenze cautelari e revoca: rileva solo il tempo successivo all’applicazione (Cass. pen. Sez. V n. 37241 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilievo del fattore tempo sulla attualità delle esigenze cautelari, ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., va valutato diversamente a seconda della fase processuale. Nella fase genetica di applicazione della misura il giudice deve considerare con particolare attenzione il tempo decorso dalla commissione del fatto, con obbligo motivazionale tanto più qualificato quanto maggiore sia la cesura cronologica tra i fatti e l’applicazione della misura. Nella fase di esecuzione, in sede di revoca o sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen., il tempo anteriore non può più venire in rilievo, essendosi formato il giudicato cautelare sugli elementi già valutati: rileva esclusivamente il tempo successivo all’applicazione o all’esecuzione della misura, che può integrare fatto sopravvenuto solo in presenza di significativi elementi da cui desumere il venir meno o l’affievolimento delle esigenze originarie.
Il Fatto
Il provvedimento oggetto di ricorso è l’ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Trento ha rigettato l’appello proposto dall’indagata avverso l’ordinanza del Tribunale di Trento, che a sua volta aveva respinto l’istanza di revoca ex art. 299 cod. proc. pen. della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di responsabile dell’ufficio “gestione del territorio” di un comune.
La ricorrente censura la motivazione sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, valorizzando la risalenza delle condotte contestate, il mutamento del contesto e l’avvenuta esecuzione di misure interdittive a carico dei coindagati. Deduce inoltre che il reato associativo non può ritenersi attuale per la sola sua natura permanente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di sistema: il rilievo del tempo nel procedimento cautelare cambia a seconda della fase in cui il giudice valuta l’attualità delle esigenze. Nella fase genetica il requisito dell’attualità impone una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta attraverso l’esame delle modalità realizzative, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. In tal senso richiama Sez. V n. 11250 del 19/11/2018 e Sez. II n. 18744 del 14/4/2016.
Diversa è la fase dell’esecuzione della misura. Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla revoca o sulla sostituzione deve compiere una nuova valutazione per verificare se il quadro originario si sia modificato. Sui punti già valutati per applicare la misura si forma però il giudicato cautelare, secondo Sez. V n. 47078 del 19/06/2019. Ne consegue che il tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione della misura non può più rilevare (Sez. II n. 46368 del 14/09/2016): l’unico tempo sindacabile è quello decorso dall’applicazione o dall’esecuzione in poi, che può a certe condizioni integrare fatto sopravvenuto ex art. 299 cod. proc. pen..
La Corte precisa che tale periodo successivo non è neutro. Il suo decorrere, in presenza di significativi elementi dai quali desumere il venir meno o anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato (Sez. Un. n. 16085 del 31/03/2011).
Applicando tali principi, la Corte rileva che la questione è mal posta. La giurisprudenza invocata dalla ricorrente riguarda la fase genetica, non la revoca. Nel caso concreto non emerge alcun fatto sopravvenuto, ignorato dal Tribunale, idoneo a scardinare il precedente giudizio di attualità: la difesa, a parte un incidentale riferimento alla presunta dissoluzione dell’associazione per effetto delle misure a carico dei coindagati, non allega elementi ulteriori.
Il giudizio predittivo dei giudici di merito, esente da aporie logiche, non si fonda sulla sola qualificazione di reato permanente, ma sul nesso funzionale tra il munus pubblico e i reiterati abusi contestati, tutti radicati nell’esercizio delle funzioni. Il pericolo di reiterazione è così raccordato a reati con uguaglianza di natura quanto a bene tutelato e modalità esecutive, secondo Sez. VI n. 47887 del 25/09/2019. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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