Misure di prevenzione: la denuncia sopravvenuta fonda l’attualità della pericolosità (Cass. pen. Sez. VII n. 9063 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso che lamenti l’omessa valutazione del percorso rieducativo senza indicare quali elementi siano stati pretermessi. La sopravvenuta denuncia per un grave delitto commesso in epoca recente costituisce un fumus idoneo a ribadire la persistenza e l’attualità della pericolosità sociale, anche quando la vicenda debba essere verificata con i dovuti approfondimenti istruttori. Il giudice di merito che valuti in modo approfondito, logico e non contraddittorio tale elemento negativo non incorre in alcun vizio motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, applicatagli per la durata di un anno e sei mesi e poi ridotta a un anno. La Corte di appello, in sede di riesame, aveva respinto l’appello avverso il rigetto dell’istanza, ravvisando l’attualità della pericolosità sociale in due elementi: un rapporto disciplinare ricevuto durante la detenzione e, soprattutto, una denuncia per il reato di cui all’art. 423 cod. pen. commesso in epoca recente.
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto davanti alla Corte di cassazione, deducendo la violazione di legge e la carenza e illogicità della motivazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto del percorso rieducativo compiuto e per avere fondato la pericolosità sull’unico elemento della denuncia, che non aveva dato luogo né all’aggravamento della misura né a un procedimento penale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente deduceva l’omessa valutazione del percorso rieducativo intrapreso senza però indicare quali elementi la Corte di appello avesse pretermesso, dal momento che quest’ultima aveva tenuto conto dello svolgimento di attività lavorativa.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte lo ha giudicato palesemente insussistente. Il giudice di merito aveva valutato in modo approfondito, logico e non contraddittorio l’elemento negativo costituito dalla sopravvenuta denuncia per un grave delitto commesso in epoca recente, respingendo le ragioni addotte dal ricorrente per sostenerne l’infondatezza e ricordando che la vicenda dovrà essere verificata con i dovuti approfondimenti istruttori.
Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile perché non si confronta con il contenuto del decreto, quanto alla sussistenza di un fumus di concorso del ricorrente nella commissione del reato, idoneo a ribadire la valutazione di persistenza e attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente si è limitato a descrivere l’elemento negativo come “labile”, senza precisare le ragioni di tale personale valutazione.
Da qui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.