Nessun obbligo di sospendere la gara per la pendenza del contenzioso (TAR Lazio n. 1649 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non ha l’obbligo di sospendere la procedura di affidamento per la sola pendenza di un contenzioso sulla posizione di un concorrente. L’art. 1, comma 3, dell’allegato I.3 al d.lgs. n. 36/2023 vieta espressamente che i termini di conclusione siano sospesi in pendenza di contenzioso, salvo provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ne consegue che la richiesta di un concorrente di attendere la definizione del giudizio non fa sorgere alcun obbligo di motivazione in capo all’amministrazione, trattandosi di scelta vincolata. Il requisito di capacità tecnica delle forniture analoghe, richiesto dalla lex specialis, va poi interpretato secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità: non è necessaria l’identità con le prestazioni oggetto di gara, essendo sufficiente un giudizio complessivo di affidabilità fondato su elementi di similitudine e inerenza. Infine, la difformità dell’offerta tecnica determina l’esclusione solo se configura un aliud pro alio o eccede i limiti di tolleranza, non rilevando lievi scostamenti privi di impatto funzionale.

Il Fatto

Con bando del 10 ottobre 2024 il Ministero dell’Interno ha indetto una gara aperta per la fornitura di mezzi di soccorso ed evacuazione passeggeri da aeromobile. La procedura è stata aggiudicata con determina dirigenziale n. 378 del 18 luglio 2025 a un raggruppamento temporaneo inizialmente escluso per mancanza della garanzia provvisoria, poi riammesso dal TAR con ordinanza cautelare.

L’unica altra concorrente ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio, deducendo che i commissari non avrebbero dovuto procedere in pendenza del giudizio sulla riammissione e contestando il possesso del requisito delle forniture analoghe, oltre a plurime difformità dell’offerta tecnica dal capitolato.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio rileva che la normativa primaria non impone né autorizza la sospensione della procedura per la mera pendenza del contenzioso. L’art. 1, comma 3, dell’allegato I.3 al d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che i termini decorrono fino all’aggiudicazione e non possono essere sospesi in pendenza di contenzioso se non a seguito di provvedimento cautelare. Si tratta di un divieto espresso, volto a dare attuazione al principio del risultato di cui all’art. 1 del codice, evitando che l’andamento delle procedure sia condizionato da valutazioni opinabili delle stazioni appaltanti.

La richiesta di un concorrente di attendere la definizione del giudizio non fa sorgere alcun obbligo di motivazione in capo all’amministrazione, configurandosi come scelta vincolata e non discrezionale.

Sul secondo motivo, il TAR muove dall’art. 100, comma 11, del codice, che consente di richiedere come requisito di capacità tecnica l’esecuzione di contratti analoghi. L’analogia non coincide con l’identità: la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 3458 del 2025, n. 1510 del 2024, n. 9770 del 2025) impone di valorizzare similitudine, settore di appartenenza e funzione delle prestazioni, in funzione dell’apertura del mercato. Nel caso concreto la fornitura di scale aeroportuali dichiarata dall’aggiudicatario integra la caratteristica principale dei mezzi messi a gara.

Quanto all’offerta tecnica, il Collegio applica il principio di equivalenza (Cons. Stato n. 8840 del 2025, n. 2066 del 2025): la conformità va valutata in termini sostanziali e funzionali, non formalistici. Le clausole del capitolato richiamate dalla ricorrente si esprimono in termini prestazionali o di mera possibilità, sicché il loro mancato recepimento non giustifica l’esclusione. Solo divergenze che configurino un aliud pro alio o eccedano i limiti di tolleranza dell’art. 1497 c.c. rilevano ai fini dell’art. 107, comma 1, lett. a), del codice. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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