Legittimo il rigetto dei quiz contestati nel concorso dirigenti scolastici (TAR Lazio n. 1645 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formulazione dei quesiti di un concorso pubblico e l’individuazione della risposta esatta rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. Non è ammissibile un sindacato differenziato a seconda della natura giuridica o meno della materia oggetto della prova, perché una simile impostazione sovrapporrebbe i limiti della giurisdizione all’ambito valutativo proprio della commissione. La mera allegazione di disservizi organizzativi nello svolgimento della prova non ne determina l’illegittimità se non si prova che tali disfunzioni abbiano concretamente alterato l’esito della prova del concorrente o la graduatoria. La conversione dei titoli in decimali, applicata uniformemente a tutti i candidati, non integra di per sé un’alterazione dell’ordine di graduatoria.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato al concorso straordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con DM n. 107/2023 in attuazione dell’art. 5, comma 11 quinquies, del D.L. n. 198/2022. Non superata la prova scritta, ha impugnato l’esito della prova, l’atto contenente i cento quesiti e i verbali della commissione, lamentando l’erronea attribuzione del punteggio e ritenendo viziate alcune risposte.
Con motivi aggiunti ha poi impugnato la graduatoria generale nazionale approvata con decreto del 9 agosto 2024, rettificata il 19 agosto 2024, contestando il criterio di conversione in decimali dei titoli e il metodo di formazione dell’elenco graduato. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 2024; il contraddittorio è stato integrato con pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
Sul primo ordine di censure il TAR richiama il costante orientamento secondo cui la selezione dei quesiti e la determinazione della risposta corretta appartengono alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Il sindacato è ammesso solo per errori manifesti e oggettivi, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Le risposte indicate come corrette appaiono quelle sicuramente esatte, mentre le altre costituiscono i c.d. distrattori, con mero margine di plausibilità.
Il Collegio respinge la tesi di una sindacabilità differenziata dei quesiti a contenuto giuridico. Un simile approccio finirebbe per sovrapporre i piani della giurisdizione e della valutazione concorsuale, spostando il giudizio dall’attività della commissione all’accertamento dell’idoneità del candidato. Il fatto che sia stato corretto un solo quesito conferma che le scelte sul contenuto dei quesiti rientrano nel merito amministrativo.
Sui lamentati disservizi organizzativi, il TAR applica il principio secondo cui la disorganizzazione logistica, pur da provare, non implica automaticamente l’illegittimità dell’esito in assenza di allegazione di come abbia inciso sull’esito della prova. Le deduzioni della ricorrente sono generiche, non risulta che abbia segnalato le disfunzioni ai commissari né chiesto tempo aggiuntivo.
Sui motivi aggiunti, il Collegio rileva che la ricorrente non avrebbe titolo a essere inserita in graduatoria e che, in ogni caso, la conversione in decimali non è provato comporti un’alterazione dell’ordine, essendo applicata uniformemente a parità di titoli. Il ricorso è quindi rigettato, con piena compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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