Sospensione del giudizio di parifica nelle more della decisione sulle Sezioni riunite (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 16 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, la pendenza del giudizio promosso davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione avverso la decisione di parifica dell’esercizio precedente integra una questione logicamente pregiudiziale che giustifica la sospensione del giudizio relativo all’esercizio successivo. Il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, specificazione dell’equilibrio tendenziale del bilancio di cui all’art. 81 Cost., impone che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente. Ove queste ultime non siano ancora definitive, la loro eventuale difformità rispetto ai saldi recepiti dalla legge regionale di rendiconto può riverberarsi in un vizio di legittimità costituzionale che travolge anche la legislazione contabile consequenziale. La sospensione va disposta ai sensi degli artt. 106 c.g.c. e 295 c.p.c.
Il Fatto
La Regione ha approvato con legge il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023, pubblicandolo sul bollettino ufficiale. Il progetto di rendiconto, adottato dalla Giunta, è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’instaurazione del giudizio di parificazione solo dopo l’approvazione consiliare. Il rendiconto dell’esercizio 2022 era stato oggetto di una decisione di non parifica, impugnata dalla Regione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, ove il relativo giudizio risulta pendente.
La Sezione ha convocato l’udienza pubblica per la parifica del rendiconto 2023. Il Pubblico ministero ha chiesto la sospensione del giudizio nelle more della definizione del giudizio pendente davanti alle Sezioni riunite, e la Regione ha aderito alla richiesta. Il collegio ha quindi valutato la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’accertamento di un duplice ordine di rilievi. Sul piano procedimentale, rileva che la legge di rendiconto 2023 è stata approvata dal Consiglio prima che il progetto fosse trasmesso alla Sezione per l’instaurazione del giudizio di parifica, e che analogamente la legge di rendiconto 2022 era stata approvata in pendenza del termine per impugnare la relativa decisione. Tale sequenza si pone in contrasto con la scansione del ciclo di bilancio, che colloca il giudizio di parifica tra la proposta della Giunta e l’approvazione definitiva consiliare, affinché il decisum ormai inoppugnabile sia utilmente considerato in sede di approvazione.
Il collegio richiama l’art. 18 del d.lgs. n. 118/2011, che fissa i termini di approvazione del rendiconto, e l’art. 50, comma 3-bis, del d.lgs. n. 118/2011, che disciplina l’approvazione della legge di assestamento nelle more della conclusione del giudizio di parificazione dell’esercizio precedente. Da tali disposizioni ricava che la Regione ha accumulato ritardi e ha sovvertito l’ordine procedimentale che inserisce il giudizio di parifica tra proposta e approvazione definitiva.
Sul piano sostanziale, la Sezione osserva che la decisione definitiva sulle partite contabili contestate nel giudizio di parifica 2022 è ancora sub iudice e potrebbe incidere sui saldi finali dei rendiconti 2022 e 2023, soprattutto in tema di composizione e quantificazione del disavanzo. Richiama la Corte costituzionale n. 39 del 2024, secondo cui le difformità dei saldi rispetto a quanto accertato in sede di parifica integrano motivo di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), e 119, primo comma, Cost.
Il collegio invoca altresì la Corte costituzionale n. 49 del 2018, che qualifica il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici come specificazione dell’equilibrio tendenziale e impone che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente. Da ciò trae la conseguenza che un’eventuale difformità dei saldi recepiti dalla legge regionale rispetto a quanto sarà definitivamente accertato nel giudizio di parifica 2022 potrebbe condurre all’eliminazione dall’ordinamento non solo della legge di rendiconto 2022, ma anche della consequenziale legislazione contabile regionale.
La definizione del giudizio pendente davanti alle Sezioni riunite assume dunque carattere logicamente pregiudiziale rispetto alla corretta prosecuzione del giudizio di parifica 2023. La Sezione dispone pertanto la sospensione del processo ai sensi degli artt. 106 c.g.c. e 295 c.p.c., nelle more della res iudicata nel giudizio n. 856/SR/DELC. Dispone inoltre la trasmissione di copia dell’ordinanza al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e al Procuratore regionale, con comunicazione al Presidente della Corte dei conti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.