Nessun obbligo di conto giudiziale per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 94 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, essendo qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di resa del conto grava soltanto sui consegnatari con debito di custodia, che gestiscono un deposito o magazzino con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. La mera elencazione di beni inventariati, in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in magazzino per essere distribuiti, non integra i presupposti della resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche è stata investita del giudizio di conto relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2022, di un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune. Il conto era stato depositato in ritardo rispetto al termine di legge e redatto su modello non conforme a quello previsto dal D.P.R. n. 194/1996 (mod. 24).

Con la relazione d’irregolarità, il magistrato istruttore ha rilevato la mancanza dei presupposti di ammissibilità: il consegnatario si era limitato a elencare trentaquattro beni ordinariamente in uso al settore di pertinenza, rimasti sostanzialmente invariati nell’anno, senza evidenziare operazioni di carico e scarico. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità e il consegnatario ha preso atto di quanto segnalato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 conferma che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece grava, ai sensi degli artt. 11 e 23, sui consegnatari con debito di custodia.

La Corte ha precisato che il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni e sulla gestione delle scorte operative di uso immediato.

Il Collegio ha inoltre chiarito che, qualora la giacenza ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).

Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in deposito per essere distribuiti. La mera elencazione degli inventariati non evidenzia la gestione in magazzino. Il Collegio ha quindi ritenuto che gravasse sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *