Responsabilità erariale dei sanitari: la CTU medico-legale esclude la colpa grave (Corte dei Conti Sez. I App. n. 7 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per danno indiretto conseguente a malpractice sanitaria, la decisione del giudice di primo grado che aderisce alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio è esente da vizi di motivazione quando il perito abbia risposto ai quesiti in modo ampio e motivato, tenendo conto delle osservazioni dei consulenti di parte. La CTU non ha carattere esplorativo quando è diretta a dirimere questioni di elevata specializzazione prospettate dalle parti nei rispettivi atti. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente, il quale abbia replicato ai rilievi dei c.t.p., esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento, restando implicitamente disattese le contrarie allegazioni difensive incompatibili. Ne consegue il rigetto dell’appello della Procura contabile che non contrasti validamente le risultanze peritali.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato in giudizio una ginecologa e un’ostetrica, dipendenti di una ASL, per un danno indiretto di euro 1.386.880,00, a titolo di colpa grave. Il pregiudizio derivava dalle somme corrisposte dalla pubblica amministrazione ai genitori di un bambino che, durante il parto presso un ospedale, aveva subìto una grave forma di paralisi cerebrale con deficit intellettivo per asfissia acuta.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 15/2023, aveva respinto le eccezioni di inammissibilità e di prescrizione, disponendo una CTU medico-legale, e all’esito aveva rigettato la domanda per assenza dell’elemento soggettivo. La Procura ha proposto appello, deducendo violazione dell’art. 95 c.g.c., motivazione contraddittoria, travisamento dei fatti e carattere esplorativo della consulenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione Centrale d’Appello qualifica i motivi di gravame come una complessiva censura di motivazione errata e contraddittoria. La Procura ha sostenuto che il giudice territoriale non avrebbe esaminato e valutato in modo completo le risultanze documentali, dalle quali si sarebbero tratti gli elementi di rilevanza delle condotte contestate.
Il Collegio ritiene invece che la decisione impugnata sia esente da rilievi sotto i profili di carenza motivazionale, perché sostenuta da un congruo apparato logico-argomentativo. Il giudice di primo grado ha fatto buon governo del materiale probatorio, utilizzando in maniera congrua gli esiti della CTU, validamente disposta su questioni di natura medico-legale.
Il perito ha ritenuto che un evento ipossico intrapartum si sia sovrapposto a una condizione a rischio precedente, e ha concluso che l’ostetrica ha correttamente seguito il travaglio, riconoscendo i segni di sospetta non normalità del tracciato CTG e avvisando subito il medico di guardia, e che la ginecologa è prontamente accorsa, scegliendo la procedura più rapida e rispettando tempi e modi dei protocolli. Il consulente ha inoltre precisato che, in caso di dilatazione completa in fase espulsiva, il taglio cesareo è intervento gravato da complicanze materno-fetali non trascurabili, sicché il parto operativo vaginale rappresentava l’opzione meno traumatica.
Le conclusioni peritali hanno consentito di escludere la colpa grave delle convenute. La sentenza impugnata ha inoltre rilevato che le deficienze organizzative evidenziate nella consulenza, relative alla mancata predisposizione della sala operatoria, sono imputabili all’amministrazione di appartenenza e non alle appellate.
La Sezione esclude il carattere esplorativo della CTU, perché essa era diretta a dirimere le questioni prospettate dalle parti in materia di elevata specializzazione. Richiama il consolidato orientamento di legittimità — Cass. n. 33742/2022 e n. 1815/2015 — secondo cui il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente, il quale abbia tenuto conto dei rilievi dei c.t.p. replicandovi, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Le contrarie allegazioni dei consulenti di parte restano implicitamente disattese perché incompatibili. L’appello è dunque infondato e viene rigettato, con le spese liquidate a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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