Sospensione lavori ed efficacia circoscritta: ricorso inammissibile per difetto d’interesse (TAR Campania n. 1348 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sospensione dei lavori adottata ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta, essendo finalizzata a mantenere la res adhuc integra nelle more dell’emanazione del distinto provvedimento di demolizione. Decorso il termine di quarantacinque giorni dall’adozione, l’atto perde ogni efficacia, restando la successiva rimessione in pristino affidata a un autonomo ordine demolitorio. Ne consegue che il ricorso proposto avverso l’ordinanza di sospensione già consumatasi è inammissibile per originario difetto d’interesse, non già improcedibile. La caducazione degli effetti si produce infatti prima della notifica del ricorso, e l’ordinamento processuale non conosce la figura dell’interesse sopravvenuto, dovendo l’interesse sussistere al momento della proposizione e permanere per tutta la durata del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il competente ufficio comunale ha disposto la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27, comma 3, TUED, per asserita inosservanza delle norme e prescrizioni edilizie. L’atto paventa la demolizione in caso di mancata esecuzione, ma non contiene ancora l’ordine di rimessione in pristino.

Il Comune si costituisce in giudizio e, in via subordinata, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, rilevando che al momento della notifica dell’atto introduttivo l’ordinanza aveva già perso efficacia, essendo decorsi i quarantacinque giorni dalla sua emanazione. Il ricorrente replica sostenendo la permanenza dell’interesse e invoca l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. ai fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. Il contenuto dispositivo, le difese convergenti del Comune e le note d’udienza confermano che l’ordinanza, pur minacciando la demolizione, mantiene natura di atto di sospensione, volto a conservare la situazione di fatto nelle more del separato provvedimento demolitorio. Diversa lettura renderebbe inutiliter data la stessa ordinanza impugnata.

Su questa base il ricorso è ricevibile: la notifica è intervenuta entro il sessantesimo giorno dalla notificazione dell’atto. È invece inammissibile per la ragione opposta a quella prospettata dal ricorrente. Al momento della notifica del ricorso l’ordinanza aveva già esaurito i propri effetti, essendo trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla sua adozione.

Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’atto di sospensione, proprio perché finalizzato a mantenere integra la res, ha natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta (Cons. Stato, Sez. VI n. 2934/2023). Una volta decorsi i quarantacinque giorni, l’ordinanza non produce più effetti; il ricorso avverso di essa, ormai priva di efficacia, va pertanto dichiarato inammissibile (TAR Molise n. 141/2015; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 5121/2011). L’Amministrazione che intenda disporre la rimessione in pristino dovrà emettere un successivo provvedimento di demolizione.

Il Tribunale aggiunge, in via subordinata, che il ricorso sarebbe in ogni caso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, poiché l’ordinanza consuma la sua efficacia nel termine ovvero a seguito dell’adozione dei provvedimenti definitivi, con la conseguenza che la relativa impugnazione è destinata a divenire improcedibile (TAR Umbria, sez. I, n. 507/2018).

Non rilevano le difese del ricorrente sulla permanenza dell’interesse: esso difettava già al momento della notifica dell’atto introduttivo, e l’ordinamento processuale non conosce la figura dell’interesse sopravvenuto. Nemmeno è invocabile l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., poiché la norma presuppone l’originaria ammissibilità del ricorso e la possibilità di valutarne la fondatezza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per originario difetto d’interesse, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *