Silenzio assenso sulla autorizzazione paesaggistica semplificata anche in presenza di parere negativo della Soprintendenza (TAR Campania n. 1407 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31 del 2017, il silenzio assenso si forma quando l’Amministrazione comunale abbia formulato una proposta di accoglimento dell’istanza e la Soprintendenza non abbia adottato alcun provvedimento ostativo nel termine di venti giorni dalla trasmissione della documentazione. La successiva richiesta di integrazioni documentali, ove tardiva, non impedisce la formazione del silenzio assenso. Il parere negativo della Soprintendenza, reso dopo la maturazione del silenzio assenso, è inefficace e va annullato, non potendo riqualificare l’intervento come soggetto al regime autorizzatorio ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile adibito in parte ad abitazione e in parte ad attività alberghiera, presentava al Comune un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ex d.P.R. n. 31 del 2017 per interventi di adeguamento antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche, ivi inclusa la realizzazione di un nuovo accesso pedonale su via Pasitea, necessario per separare la destinazione residenziale da quella alberghiera.
L’Amministrazione comunale, ritenendo l’istanza completa, la trasmetteva alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere di competenza. Decorso il termine di venti giorni senza che la Soprintendenza si pronunciasse, la società riteneva formato il silenzio assenso. Solo in un momento successivo la Soprintendenza richiedeva integrazioni documentali e, infine, rendeva un parere negativo sulla nuova apertura, che la società impugnava dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso, valorizzando il dato normativo di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017 che disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata. Il Collegio ha rilevato che l’istanza era stata espressamente qualificata dalla ricorrente come riferita a interventi di lieve entità di cui all’Allegato B, punto B.6, del medesimo d.P.R., senza che alcuna delle Amministrazioni procedenti avesse esercitato il potere di riqualificazione dell’istanza in termini di autorizzazione ordinaria.
Quanto alla dinamica procedimentale, il Tribunale ha osservato che il Comune aveva formulato una proposta di accoglimento dell’istanza, trasmessa alla Soprintendenza il 10 novembre 2025. Nel termine di venti giorni previsto dall’art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31 del 2017, la Soprintendenza non aveva adottato alcun provvedimento, né aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, comunicazione peraltro del tutto omessa.
Il Collegio ha inoltre chiarito che la richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti formulata dalla Soprintendenza il 13 dicembre 2025, in quanto successiva al decorso del termine perentorio, doveva considerarsi tardiva e, come tale, inidonea a interrompere il procedimento o a impedire la formazione del titolo per silenzio assenso. A ciò si aggiunge che la stessa Soprintendenza, nella propria relazione istruttoria, aveva riconosciuto che la proposta comunale non distingueva tra procedura semplificata e ordinaria ma formulava comunque una proposta favorevole.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e annullamento del parere negativo impugnato, limitatamente alla parte in cui non consentiva l’apertura su via Pasitea. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite, con condanna dell’Amministrazione statale alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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