Sospensione licenza TULPS illegittima se rissa in locale chiuso (TAR Lombardia n. 2365 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di sospensione della licenza di esercizio previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S. presuppone un nesso diretto tra i fatti di turbativa dell’ordine pubblico e la gestione dell’attività. Tale nesso difetta quando la rissa si svolge in luogo pubblico antistante il locale, dopo l’orario di chiusura, per iniziativa di soggetti estranei sopraggiunti. La mera frequentazione dell’esercizio da parte di soggetti dediti a condotte illecite, non provata, non integra indice certo di uso dello stesso per attività malavitose. L’assenza dei presupposti rende il provvedimento illegittimo per eccesso di potere e difetto di istruttoria, con conseguente annullamento.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, unitamente all’impresa individuale intestataria della rivendita di generi di monopolio, ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Milano, avvalendosi dei poteri previsti dall’art. 100 T.U.L.P.S., ha sospeso per dieci giorni entrambe le licenze. Il provvedimento muoveva da una rissa avvenuta nella notte del 14 gennaio 2024 che sarebbe stata riconducibile al locale.

Le ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e dell’art. 100 del R.d. n. 773/1931, lamentando l’estensione del potere alla tabaccheria, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’insussistenza dei presupposti. Hanno chiesto altresì il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il terzo motivo, incentrato sull’insussistenza dei presupposti della misura. La ricostruzione dei fatti operata dalla richiesta dei Carabinieri evidenzia che la rissa si è svolta nella piazza antistante il bar e che la stessa è stata determinata dall’iniziativa di due soggetti che hanno affrontato altri avventori, proseguendo uno scontro già avvenuto a Natale del 2023.

Lo scontro è avvenuto alle ore due della notte, dunque dopo la chiusura del locale. I militari sono stati allertati dal titolare o dal figlio, i quali hanno collaborato all’individuazione dei responsabili. Da ciò il Tribunale desume l’esclusione di un nesso diretto tra i fatti e la gestione dell’esercizio: il locale era ormai chiuso e l’innesco dello scontro è riconducibile a estranei sopraggiunti dopo l’orario di chiusura.

Il Collegio aggiunge che, sebbene i militari abbiano rilevato la frequentazione del locale da parte di soggetti qualificati come ultras, non risulta provato che tra i frequentatori vi fossero, allo stato, persone dedite ad attività delittuose. L’episodio, pertanto, non costituisce indice certo dell’utilizzo del bar per lo svolgimento di attività malavitose.

Il Tribunale osserva inoltre che una conclusione diversa potrebbe incidere negativamente sulla volontà dei gestori di collaborare con le forze di polizia, collaborazione che nella specie è stata dimostrata. Accolta la domanda di annullamento, la domanda risarcitoria è respinta in ragione dell’effetto ripristinatorio dell’accoglimento della domanda cautelare, mentre le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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