Sospensione della licenza ex art 100 TULPS per ritrovo di pregiudicati (TAR Sicilia n. 1028 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS costituisce misura oggettiva e preventiva, disancorata dalla colpevolezza del destinatario e non avente funzione sanzionatoria. L’uso delle congiunzioni disgiuntive “o” nella fattispecie normativa consente all’autorità di pubblica sicurezza di adottare il provvedimento anche quando l’esercizio costituisca pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini, a prescindere dal fatto che i singoli episodi siano avvenuti all’interno del locale, purché a questo riconducibili. L’accertamento dell’alta conflittualità concentrata nel luogo, anche per effetto della condotta dei soggetti che vi gravitano, è sufficiente a legittimare la misura. Le formule assolutorie o l’estinzione dei reati per prescrizione o remissione di querela non inficiano il quadro istruttorio, che può fondarsi sulle risultanze dirette dei controlli di polizia.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un’impresa individuale esercente attività di bar e chiosco, priva di sala e con solo bancone, aperta nel periodo da aprile a settembre. Con ricorso notificato nel 2022 ha impugnato il decreto con cui il Questore ha disposto la sospensione dell’attività per dieci giorni, in ragione degli episodi di violenza registrati nelle aree circostanti il chiosco. Il provvedimento richiama l’arresto in flagranza del coniuge della ricorrente per rissa e lesioni, i plurimi controlli che hanno qualificato il chiosco come abituale ritrovo di soggetti pregiudicati e le precedenti condotte penali dello stesso coniuge.
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 TULPS, la carenza dei presupposti di fatto e di diritto, l’illogicità della misura per assenza di collegamento tra episodi ed esercizio, nonché il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa per la mancata integrale ostensione della documentazione sui controlli. L’amministrazione statale si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso e ritiene il provvedimento adeguatamente motivato. La norma invocata prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico. L’uso delle disgiuntive “o” consente di adottare la misura anche in presenza del solo pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.
Il Collegio precisa che è irrilevante che gli episodi siano accaduti all’esterno del locale, purché siano riconducibili alla sua presenza. Nel caso concreto l’autorità ha individuato nel coniuge della titolare il fattore scatenante dei disordini e dei plurimi episodi di violenza, rendendo il chiosco un concreto fattore di pericolo.
La sentenza qualifica la sospensione ex art. 100 TULPS come misura oggettiva, disancorata dalla colpevolezza del destinatario, con funzione preventiva e non sanzionatoria, richiamando T.a.r. Sicilia, sez. IV, 11 dicembre 2023, T.a.r. Emilia-Romagna, sez. I, 13 gennaio 2021, n. 77 e Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7777.
Il Tribunale esamina poi l’eccezione sull’assoluzione in sede penale del coniuge per gli episodi di rissa: la sentenza ha escluso la rilevanza penale della condotta, ma ha accertato l’esistenza di un’accesa conflittualità con soggetti terzi. Le ulteriori sentenze penali prodotte, pur assolutorie o relative a reati estinti per prescrizione e remissione di querela, non inficiano ma rafforzano il quadro istruttorio acquisito direttamente dagli agenti di P.S.
Il chiosco, anche per la sua attuale gestione, costituisce luogo di alta conflittualità: ciò basta a legittimare il provvedimento, a prescindere dai profili sulle frequentazioni e sui controlli di cui la ricorrente lamenta l’omessa integrale ostensione. Tutti i motivi sono rigettati; le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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