Carta docente riconosciuta con ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1728 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in via di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine di condanna contenuto in un titolo giudiziario passato in giudicato e ritualmente notificato, ove sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’amministrazione che non fornisca alcuna deduzione né indicazione sull’andamento della procedura non contesta il credito nell’an e nel quantum. Accertata l’inottemperanza, va assegnato un nuovo termine per l’integrale pagamento e nominato sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con esclusione della penalità di mora ove la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, con sentenza n. 169/2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la carta docente per l’importo di € 2.000,00 oppure, in caso di inadempimento protratto oltre tre mesi, al pagamento della medesima somma, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna alle spese distratte in favore del difensore.
Passata la sentenza in giudicato e notificata, l’amministrazione non aveva corrisposto alcunché. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, per conseguire il rilascio della carta per gli anni considerati. Le spese di lite liquidate dal giudice del lavoro non sono state oggetto dell’azione, essendo state distratte in favore del difensore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da ciò deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla penalità di mora, pure richiesta, il Tribunale l’ha esclusa ritenendola manifestamente iniqua, in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato nonché dell’entità delle somme pretese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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