Sospensione licenza ex art 100 TULPS e sindacato sulla discrezionalità del Questore (TAR Toscana n. 799 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773 del 1931 ha finalità di prevenzione anticipata della sicurezza pubblica e prescinde dall’accertamento di responsabilità dell’esercente. È sufficiente la sussistenza del mero pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, riconducibile a tumulti o gravi disordini verificatisi nel locale o nelle sue adiacenze. La misura costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e le scelte del Questore sono censurabili dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza. Il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e sicurezza collettiva legittima limitazioni temporanee all’attività commerciale, purché proporzionate alla gravità e alla reiterazione degli episodi.

Il Fatto

Una società titolare di una discoteca impugna il decreto con cui il Questore della Provincia di Lucca ha sospeso, per cinque giorni dalla notifica, la validità delle autorizzazioni amministrative per intrattenimenti danzanti e somministrazione di bevande. Il provvedimento richiama numerosi interventi delle Forze dell’ordine avvenuti in un breve arco temporale, tra cui aggressioni all’esterno del locale, colluttazioni con il personale di sicurezza e un episodio di percosse ai danni di militari intervenuti.

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 100 TULPS, l’illogicità e la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Chiede l’annullamento e, in via subordinata, l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm. Il Ministero dell’Interno si costituisce e insiste per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di interesse a ricorrere. La misura è già stata scontata, ma l’art. 100, secondo comma, TULPS prevede che la ripetizione dei fatti possa comportare la revoca della licenza: tale evenienza radica l’interesse all’annullamento. Sussiste inoltre l’interesse all’accertamento in vista della domanda risarcitoria.

Nel merito il ricorso è infondato. Gli episodi richiamati dalla Questura sono numerosi e di particolare gravità, e rientrano nelle ipotesi dei “tumulti o gravi disordini” contemplate dalla norma. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il potere questorile persegue finalità di prevenzione e tutela anticipata della sicurezza pubblica (Cons. St., sez. III, n. 4529 del 2018), con sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza (Cons. St., sez. III, n. 3752 del 2015).

I fatti si sono verificati all’interno del locale o nelle immediate adiacenze e sono complessivamente indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa, che trova la propria fonte nell’attività della discoteca e appare suscettibile di aggravamento se tollerata. Le contestazioni della ricorrente restano generiche, prive di elementi concreti idonei a smentire la ricostruzione o a prospettare una versione alternativa.

La misura risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto di iniziativa economica può subire limitazioni nel bilanciamento con il bene primario della sicurezza collettiva (Cons. St., sez. III, n. 1021 del 2019).

Anche la censura sulla proporzionalità è respinta. La sospensione temporanea costituisce l’unico strumento a disposizione del Questore per fronteggiare situazioni a rischio e la durata di cinque giorni è pienamente giustificata dalla gravità e dalla reiterazione degli episodi. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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