Sospensione militare no-vax: vietata la detrazione dell’anzianità (C.G.A.R.S. n. 151 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico per inottemperanza all’obbligo vaccinale, prevista dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 (come inserito dall’art. 2 d.l. n. 172/2021), produce esclusivamente gli effetti espressamente stabiliti dalla norma: conservazione del rapporto di lavoro senza conseguenze disciplinari e mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso. Trattandosi di disposizione speciale di stretta interpretazione, non è consentita in via amministrativa la decurtazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria, né alcuna ulteriore conseguenza pregiudizievole non prevista dal legislatore. Il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 non è applicabile alla fattispecie dell’obbligo vaccinale, mancando una norma primaria che ne autorizzi l’adozione e il rinvio alla disciplina dell’art. 9-quinquies d.l. n. 52/2021, con la conseguenza che esso non doveva essere impugnato.
Il Fatto
Un militare appartenente al comparto difesa era stato sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, per non essersi sottoposto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 allora vigente per il proprio comparto. Con un secondo provvedimento l’Amministrazione aveva rettificato la decorrenza del periodo di sospensione, disponendo altresì la decurtazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. Il giudice di primo grado, accogliendo la quinta censura del ricorso per motivi aggiunti, aveva ritenuto illegittime tali ulteriori conseguenze. Il Ministero della Difesa ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti e l’erroneità della decisione nella parte relativa alla detrazione dell’anzianità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto il primo motivo. Il secondo provvedimento impugnato si conclude significando che l’atto precedente è abrogato e sostituito: la sua portata innovativa escludeva dunque la necessità di impugnare gli atti sostituiti, non emergendo alcuna carenza di interesse.
Nel merito, il C.G.A.R.S. ricostruisce il quadro emergenziale. L’obbligo vaccinale per il comparto difesa è stato introdotto dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, che al comma 3 prevede la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, escludendo retribuzione e altri compensi. Nessun rinvio è disposto a favore del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, adottato in attuazione dell’art. 9-quinquies, comma 5, d.l. n. 52/2021, norma che disciplina un presupposto diverso, ossia l’accesso ai luoghi di lavoro mediante certificazione verde ottenibile anche con tampone negativo.
Da qui la conclusione: in mancanza di una norma primaria che ne autorizzi l’adozione, il d.P.C.M. non è invocabile nella fattispecie e non occorreva impugnarlo. La disciplina emergenziale è di stretta interpretazione e non tollera applicazione analogica. Il legislatore, pur usando la medesima formula sulla retribuzione, non ha richiamato il d.P.C.M. e non ha previsto la detrazione dell’anzianità quale conseguenza dell’inadempimento.
Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 15 del 2023, secondo cui la sospensione configura un’impossibilità temporanea non imputabile, e la Corte di cassazione Sez. Lav. n. 33139 del 2019 sul computo del solo servizio effettivo. Richiama altresì il parere del Cons. Stato n. 563 del 12 giugno 2025, che dubita della legittimità dell’estensione degli effetti retributivi all’anzianità, potenzialmente sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.
Conclusivamente, la detrazione dell’anzianità, non essendo espressamente prevista quale conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, non può essere applicata in via amministrativa. L’appello è respinto; le spese del grado sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.
Nota della Redazione
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