Rapporti informativi militari: sindacato limitato e autonomia delle valutazioni annuali (C.G.A.R.S. n. 154 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I rapporti informativi del personale militare, relativi a periodi inferiori a 180 giorni, non recano il giudizio conclusivo, riservato alle schede valutative riferite alla valutazione finale. I giudizi caratteristici, sia analitici sia complessivi, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’eccesso di potere, sotto i profili dell’arbitrarietà, irrazionalità o illogicità ovvero del travisamento dei fatti, senza che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione. I giudizi analitici e quello complessivo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ai giudizi degli anni precedenti e senza alcun obbligo di motivazione specifica, poiché le valutazioni periodiche sono autonome le une dalle altre.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, ha impugnato davanti al TAR Sicilia due rapporti informativi, relativi ai periodi dal 22 dicembre 2022 al 5 febbraio 2023 e dal 6 febbraio 2023 al 26 giugno 2023, entrambi notificati il 27 settembre 2023. Il primo periodo si riferiva a un servizio di appena due giorni alle dipendenze del compilatore; il secondo a un arco di circa quattro mesi, nel quale il militare era stato impiegato prevalentemente in ordinarie attività d’istituto.
Il TAR, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha rigettato il ricorso, ritenendo che i superiori potessero formulare giudizi anche tramite i rapporti informativi e che le valutazioni, per la loro ampia discrezionalità tecnica, non giustificassero la valutazione di eccellenza pretesa. Il militare ha proposto appello con un unico motivo, lamentando il difetto di motivazione della sentenza e la presenza di un giudizio conclusivo in un documento che non avrebbe dovuto contenerlo.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del divieto dei nova di cui all’art. 104 c.p.a. e all’art. 345 c.p.c. La contestazione sulla mancata astensione del compilatore, ad avviso del collegio, costituisce argomentazione difensiva esplicativa di doglianze già introdotte in primo grado, e non un motivo nuovo. Il divieto dei nova, ha precisato la Corte, è preordinato a evitare l’ampliamento del thema decidendum; è ammessa la semplice emendatio, non la mutatio libelli.
Nel merito, l’appello è fondato solo sul primo profilo. La Corte ha affermato che i rapporti informativi, diversamente dalle schede valutative, riguardano un periodo inferiore a 180 giorni e non devono recare il giudizio conclusivo. Il modello utilizzato, conforme a quello annesso al d.P.R. n. 429 del 1967, precisa in calce che la voce di qualifica fissata dall’ultimo revisore va riportata solo per la scheda valutativa. La sentenza impugnata è dunque errata su questo punto.
Sono invece respinti i restanti profili. I documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da altissima discrezionalità e sindacabili solo per incongruenza, contraddittorietà o illogicità, in presenza di abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto. La Corte richiama il consolidato orientamento sul punto.
Il collegio ribadisce poi il principio dell’autonomia dei giudizi caratteristici nel tempo: i giudizi analitici e quello complessivo possono variare di anno in anno senza configurare eccesso di potere per contraddittorietà, né sussiste obbligo di motivazione specifica. Le valutazioni periodiche si riferiscono a momenti determinati della vita lavorativa e non possono essere scrutinate mediante raffronto con le documentazioni pregresse. Il monitoraggio continuo della qualità del servizio rende fisiologiche le variazioni di punteggio.
Nel caso concreto non emergono profili di illogicità o irragionevolezza. Il compilatore del primo rapporto ha riferito di aver tenuto conto degli elementi informativi di altra articolazione e del recente cambio di ruolo, con competenze non ancora maturate. Analoghe considerazioni valgono per il secondo rapporto. Non esiste, infine, alcun diritto acquisito a una valutazione costante nel tempo.
L’appello è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento della comunicazione dei rapporti informativi nella sola parte recante il giudizio finale ed espunzione di tale locuzione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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