Sospensione del militare non vaccinato: competenza del comandante e questioni già scrutinate (TAR Toscana n. 596 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa del militare che non si sia sottoposto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento e costituisce conseguenza automatica e priva di discrezionalità, rientrando nella competenza del responsabile della struttura in cui l’interessato presta servizio. L’atto di sospensione non è sindacabile sul piano della competenza, non richiedendo l’adozione di un decreto ministeriale. Le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che impongono l’obbligo vaccinale e ne prevedono la sospensione, già scrutinate dalla Corte costituzionale, sono manifestamente infondate. L’assenza dal servizio per congedo parentale non integra causa di esenzione dall’obbligo vaccinale. La mancata corresponsione della retribuzione durante la sospensione è conforme ai parametri costituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, caporal maggiore capo dell’Esercito Italiano in servizio presso un reggimento paracadutisti, non si è sottoposto alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 172/2021, che ha introdotto l’art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021, è stato destinatario di una comunicazione che gli richiedeva di produrre la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione.
Non avendo prodotto la documentazione richiesta, il comandante di corpo ha disposto la sospensione dal servizio con effetto immediato. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, insieme agli atti presupposti, e successivamente ha gravato con motivi aggiunti la determinazione con cui la sospensione è stata confermata per la durata di 94 giorni. Il Ministero della Difesa si è costituito resistendo. Le istanze cautelari sono state respinte prima con decreto monocratico e poi con ordinanza collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina i profili di censura. Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale delle norme applicate, il motivo non convince: la questione risulta già scrutata dalla Sezione e dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze n. 14 del 2023, n. 186 del 2023, n. 188 del 2024 e n. 199 del 2025. La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie predeterminate, quale modalità di contemperamento tra dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute.
Sul profilo dell’azzeramento della retribuzione, il Collegio richiama la sentenza n. 188 del 2024: la sospensione rappresenta per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale, coerente con l’art. 2087 cod. civ. e con l’art. 18 del d.lgs. n. 81/2008. La mancata sottoposizione a vaccinazione comporta il venire meno temporaneo del sinallagma funzionale del contratto. È stata ritenuta legittima anche la mancata corresponsione dell’assegno alimentare.
Quanto alla notifica del provvedimento durante il congedo parentale, la censura è infondata. L’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 44/2021 non condiziona l’obbligo vaccinale all’effettivo svolgimento del servizio e consente deroghe solo nelle tassative ipotesi previste. L’assenza dal servizio non integra ragione di esenzione.
Sulla competenza, il Collegio richiama il comma 3 dell’art. 4-ter, secondo cui l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa. La sospensione consegue ex lege all’accertamento, senza valutazione discrezionale: l’adozione del relativo provvedimento rientra nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività. La competenza non richiede un decreto ministeriale.
Né può sostenersi che il rapporto d’impiego dei militari sia sospendibile solo nelle fattispecie del Codice militare, trattandosi di disposizioni di natura primaria e speciale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.