Sospensione Misura Conformativa non Sanzione Ex L. 689/1981 (TAR Sardegna n. 379 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale all’interno di un’area naturale protetta, disposta per il mancato rispetto dell’itinerario autorizzato, costituisce misura conformativa vincolata e automatica, conseguente all’inosservanza delle condizioni del titolo abilitativo, e non una sanzione amministrativa pecuniaria. Non trova pertanto applicazione la disciplina procedimentale di cui alla legge n. 689/1981 (verbale di accertamento, contraddittorio e ordinanza-ingiunzione), ma, trattandosi di provvedimento vincolato, opera l’esimente di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. È inammissibile per tardività e difetto di interesse la contestazione della delibera regolamentare che costituisce il fondamento del titolo autorizzatorio richiesto e ottenuto dall’operatore.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di autorizzazione per il trasporto passeggeri all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, riceveva la comunicazione di sospensione del titolo per sette giorni. Il provvedimento, adottato ai sensi della Deliberazione n. 21 del 14 giugno 2017, era motivato dalla rilevazione, da parte della Capitaneria di Porto, della presenza dell’imbarcazione in sosta fuori itinerario in orario serale, con successivo spegnimento del sistema AIS. La società impugnava gli atti deducendo la violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 689/1981 e alla legge n. 241/1990, nonché l’illegittimità della deliberazione presupposta per contrasto con l’art. 11 della legge n. 394/1991, chiedendo il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondati i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. La misura sospensiva trova fondamento nella Deliberazione n. 21/2017, che ne predetermina il carattere vincolato e automatico al verificarsi del mancato rispetto dell’itinerario, senza margini di discrezionalità sull’an e sul quantum. L’autorizzazione era espressamente qualificata come temporanea e subordinata al rispetto dell’itinerario, costituendone condizione essenziale e strutturale. L’infrazione risultava oggettivamente accertata dalla Capitaneria di Porto, autorità terza e qualificata, che aveva rilevato la presenza dell’unità fuori itinerario e lo spegnimento del sistema AIS, comportamento impediente il monitoraggio. La disposizione sanziona il mancato rispetto degli itinerari senza distinguere tra attività di traffico e semplice sosta in località non autorizzate, né la ricorrente aveva allegato cause di forza maggiore o previamente comunicato lo spostamento. Non trovando applicazione la legge n. 689/1981, trattandosi di misura conformativa e non di ordinanza-ingiunzione, il Tribunale ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, escludendo l’annullabilità del provvedimento per violazione delle norme procedimentali, data la natura vincolata e l’impossibilità di un esito differente.
Il terzo motivo, volto a contestare la legittimità della Deliberazione n. 21/2017, è stato dichiarato inammissibile per tardività, essendo decorsi sei anni dall’adozione dell’atto senza alcuna impugnazione, e per difetto di interesse, poiché la ricorrente aveva richiesto e ottenuto l’autorizzazione proprio sulla base di quella deliberazione, traendone un vantaggio concreto. Nel merito, il Collegio ha comunque rilevato che la deliberazione era stata adottata nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente Parco, positivativamente vistata dal Ministero vigilante. La declaratoria di infondatezza ha comportato la reiezione della domanda risarcitoria per l’insussistenza del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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