Revoca del revisore dei conti per falsa autodichiarazione sui carichi pendenti (TAR Lombardia n. 1416 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 va interpretato in senso estensivo e teleologico: la mancata presentazione della relazione sul rendiconto non è l’unica ipotesi che legittima la revoca, potendo questa fondarsi su ogni grave inadempimento degli obblighi prescritti dalla legge. Costituisce inadempienza rilevante la falsa autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza di procedimenti penali, nonché la violazione dell’onere di buona condotta di cui all’art. 36, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 139/2005. Il provvedimento di revoca è atto di ritiro espressione di potere discrezionale e autoritativo, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’interesse legittimo.

Il Fatto

Un Comune, in prossimità della scadenza dell’organo di revisione, chiedeva alla Prefettura l’estrazione a sorte dei componenti del nuovo collegio. Estratto il nominativo di un professionista, questi accettava l’incarico e integrava la dichiarazione con una autodichiarazione del 16 aprile 2021, attestando di non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o la pubblica amministrazione. Il Consiglio comunale procedeva alla nomina il 26 aprile 2021.

Poco dopo, la Procura trasmetteva il certificato dei carichi pendenti, dal quale risultava un rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta documentale. Il Comune segnalava i fatti alla Prefettura, avviava il procedimento di revoca e, con deliberazione consiliare, ritirava la nomina. Il revisore impugnava la delibera davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, e chiedeva il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente soprasseduto all’esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, respingendo il ricorso nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, richiamando le Ad. Pl. n. 5 del 2015 e le Sezioni Unite n. 26242 del 2014.

Nel merito, il TAR ha aderito alla lettura estensiva dell’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 tracciata dal C.G.A.R.S. n. 736 del 2015, secondo cui l’inadempimento dell’obbligo di relazione sul rendiconto non è l’unico presupposto della revoca. Su questa linea, la giurisprudenza amministrativa ha qualificato la revoca come provvedimento di secondo grado, espressione di potere discrezionale, con cognizione devoluta alla giurisdizione di legittimità.

Il Collegio ha quindi ritenuto che le violazioni degli obblighi dichiarativi di cui agli artt. 46, 71 e 75 d.P.R. n. 445/2000, insieme all’onere di buona condotta dell’art. 36, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 139/2005, possano essere assunte dal Comune quali inadempienze fondanti la revoca. Tali obblighi, pur previsti in altre parti dell’ordinamento, trovano applicazione anche nei confronti del revisore, interagendo con l’assunzione dell’incarico e con la condotta richiesta durante il mandato.

Nel caso concreto, la falsa dichiarazione è risultata per tabulas dal certificato del casellario. Il revisore era stato rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta documentale, fattispecie che offende il patrimonio dei creditori, come chiarito dalla Cass. pen., Sez. V, n. 1925 del 2018. Il Collegio ha inoltre osservato che la sentenza di non luogo a procedere del Tribunale è stata pubblicata solo il 18 marzo 2022, circa un anno dopo l’autodichiarazione, e che la successiva pronuncia ha accertato l’integrazione dell’elemento materiale del delitto, assolvendo per carenza di dolo.

Il TAR ha dunque concluso per la correttezza dell’operato comunale, ribadendo che la revoca sanziona la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza, buona fede e trasparenza, oltre che del principio di auto-responsabilità, richiamando la posizione del T.A.R. Sicilia-Palermo n. 380 del 2024 sulla piena affidabilità richiesta ai revisori degli enti locali. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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