Sospensione necessaria tra impugnazione rendita catastale e liquidazione IMU (Cass. civ. Sez. V n. 6777 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all’Agenzia del territorio in ordine all’impugnazione della rendita catastale attribuita a un immobile e quella instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l’impugnazione della liquidazione dell’imposta gravante sull’immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione necessaria del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato. La decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell’imposta. Il principio trova applicazione anche in tema di IMU, attesa la stretta analogia tra i tributi.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente dal Comune, per il tramite della società concessionaria, in relazione al pagamento dell’imposta relativa a un fabbricato, per gli anni dal 2013 al 2016, con accessori e sanzioni.
La rendita e la categoria dell’immobile erano state determinate dall’Agenzia del territorio con avviso di classamento, la cui legittimità era stata confermata dal giudice tributario di secondo grado con pronuncia a sua volta impugnata per cassazione, con ricorso pendente. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendo la rendita momentaneamente definitiva e utilizzabile per il calcolo dell’imposta. La CTR aveva confermato, escludendo la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. e affermando la piena efficacia dell’avviso di classamento. La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi; la concessionaria resiste con controricorso, mentre il Comune resta intimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il rapporto tra il giudizio di accertamento della rendita catastale e quello di impugnazione della conseguente liquidazione dell’imposta. Ribadisce il principio secondo cui tra le due controversie sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, poiché la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente sulla liquidazione dell’imposta.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto, in particolare Sez. 5 n. 16581 del 2021, Sez. 6-5 n. 421 del 2014, Sez. 5 n. 9203 del 2007, Sez. 5 n. 13082 del 2006 e, sulle condizioni di applicabilità al processo tributario dell’art. 295 cod. proc. civ., Sez. 5 n. 21765 del 2017. Evidenzia che il medesimo principio deve trovare applicazione anche in tema di IMU, attesa la stretta analogia tra i tributi.
Il Collegio sottolinea che la pregiudizialità, se elusa, crea il concreto pericolo di formazione di giudicati contrastanti, effetto che la norma processuale mira precisamente a impedire. Su questa base ritiene che la sentenza impugnata non si sia attenuta al principio di diritto richiamato.
Nel caso concreto il giudizio presupposto, relativo alla legittimità del classamento dell’immobile, trattato nella medesima udienza, è stato rinviato al giudice di merito per la determinazione della rendita attraverso stima diretta. L’accoglimento del primo motivo, con cui la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 sotto il profilo dell’omessa sospensione, determina l’assorbimento dei due motivi restanti, concernenti la violazione dell’art. 74 della legge n. 342/2000 e dell’art. 7 della legge n. 212/2000.
Ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che, in diversa composizione, dovrà sospendere il giudizio fino alla formazione del giudicato sull’impugnativa dell’avviso di classamento e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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