Giudizio di rinvio e obbligo di motivazione sulle prove richieste (Cass. civ. Sez. II n. 21610 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di rinvio, il giudice è tenuto a prendere posizione su tutte le richieste istruttorie riproposte dalla parte e ad assoggettare gli indizi ad una ponderazione complessiva. Il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio sotto il profilo dell’obbligo di motivazione, non dell’esito della controversia. Non integra violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. la sentenza di rinvio che esamini analiticamente le prove, confuti le richieste istruttorie e valuti gli elementi nel loro intreccio, pervenendo a un esito diverso da quello auspicato dal ricorrente. L’omesso esame di un fatto decisivo è escluso quando il giudice di merito abbia formato il proprio convincimento su tutti gli elementi rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente, già socio e amministratore di una società a responsabilità limitata insieme alla controricorrente, ha convenuto quest’ultima davanti al Tribunale di Milano per ottenere la restituzione di una somma erogata a titolo di mutuo. Secondo la prospettazione attorea, i finanziamenti erano stati eseguiti con denaro proprio ma anche per conto della controricorrente, la quale, dopo averlo estromesso dall’amministrazione, non avrebbe restituito le somme.
La domanda, accolta in primo grado, è stata rigettata in appello. La sentenza di secondo grado è stata annullata dalla cassazione, che ne ha rilevato la contraddittorietà della motivazione. In sede di rinvio la domanda è stata nuovamente rigettata con motivazione rinnovata. Il ricorrente ha proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi della violazione del principio di diritto e dell’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro evidente sovrapposizione, sono disattesi. La Corte ricostruisce l’ambito del giudizio di rinvio, ricordando che la pronuncia di annullamento aveva censurato la sentenza di appello per non aver preso posizione sulle richieste istruttorie (esibizione, consulenza tecnica contabile, prova testimoniale sulla contabilità) e per non aver sottoposto gli indizi a valutazione unitaria.
Il giudice del rinvio ha invece assolto puntualmente a tale obbligo. Il giudice del rinvio ha escluso che le prove offerte e gli indizi acquisiti provassero il titolo dell’erogazione del denaro e, in particolare, la sua riconduzione al contratto di mutuo. La conclusione è fondata su una serie di rilievi: le causali dei bonifici non contengono alcun indizio del mutuo; le poste contabili sono state effettuate direttamente dal ricorrente nella qualità di amministratore e non fanno prova nei confronti dei terzi; la restituzione di una somma è stata eseguita con un unico bonifico societario privo di specificazione di causale.
La Corte di appello ha inoltre escluso conseguenze probatorie negative dalla mancata comparizione della controricorrente all’interrogatorio libero, giustificata dalla sua assenza dal territorio nazionale, e ha chiarito che nessun esito può trarsi dalla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione impartito nei confronti della società e non della parte. La richiesta di prova testimoniale è stata reputata inammissibile perché relativa a circostanza meramente valutativa; la consulenza tecnica d’ufficio è stata esclusa perché esplorativa, in assenza di documentazione a supporto.
Su queste basi la Corte di legittimità conclude che gli elementi probatori sono stati esaminati analiticamente, le richieste istruttorie correttamente confutate e gli indizi ponderati nel loro intreccio. Le censure del ricorrente si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.