Gestione non abusiva di sottoprodotti esclude il traffico illecito di rifiuti (Cass. pen. Sez. II n. 26638 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, il requisito dell’abusività della gestione non coincide con la mera assenza o irregolarità del titolo autorizzatorio. La fattispecie di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. richiede una gestione totalmente difforme dall’attività autorizzata, per quantità e modalità di trattamento. Isolate e sporadiche violazioni della filiera produttiva non sono idonee a trasformare la qualifica giuridica del sottoprodotto in quella di rifiuto, né integrano il requisito dell’abusività, quando permanga l’incontroverso utilizzo agronomico del materiale. Trattandosi di reato di pericolo concreto, il fatto non è tipico ove difetti la concreta esposizione a rischio della pubblica incolumità e dell’integrità dell’ambiente.
Il Fatto
Una società gestiva un impianto di digestione anaerobica alimentato da biomasse, destinato alla produzione di energia elettrica e di digestato per uso agricolo. Secondo l’ipotesi accusatoria, le irregolarità della filiera avrebbero escluso l’applicabilità della disciplina dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, riconducendo i materiali alla normativa sui rifiuti, con conseguente integrazione del traffico illecito di rifiuti e dell’indebita percezione degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici.
Il Gup aveva assolto gli imputati con sentenza confermata dalla Corte di appello, che aveva rigettato gli appelli del pubblico ministero e della parte civile. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa motivazione sulle censure d’appello e la violazione della normativa ambientale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato perché non fondato. La Corte affronta anzitutto l’eccezione di mancanza di motivazione. In presenza di una doppia pronuncia liberatoria, l’impugnazione è consentita, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge: è deducibile la sola inesistenza o apparenza della motivazione, non la sua illogicità manifesta.
La Corte ricorda che il vizio di motivazione è rilevante solo quando gli elementi trascurati abbiano carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe necessariamente portato a una decisione più favorevole. Il giudice dell’impugnazione non deve rispondere analiticamente a ogni singolo rilievo: se il discorso giustificativo indica le ragioni della decisione e tiene presenti i fatti decisivi, le argomentazioni incompatibili del gravame si considerano implicitamente disattese.
Sul merito, la lettura congiunta delle sentenze di merito, costituenti un unico plesso argomentativo, evidenzia che i temi dell’appello sono stati esaminati e disattesi sul rilievo del difetto del requisito dell’abusività della gestione. Le violazioni riscontrate erano isolate e sporadiche e non idonee a mutare la natura giuridica del materiale, perdurando l’uso agronomico dello stesso. Manca dunque lo sviamento dalla funzione tipica del titolo autorizzatorio.
La Corte ribadisce che la gestione è abusiva anche per chi possiede l’autorizzazione, ma solo in caso di concreta gestione totalmente difforme dall’attività autorizzata. Il delitto, quale reato di pericolo concreto, espone a rischio la pubblica incolumità e l’ambiente: nel caso di specie è stato escluso il pericolo per il bene giuridico tutelato, essendo state trattate biomasse qualificate come sottoprodotti e usato il digestato per finalità agronomiche.
Quanto al capo relativo agli incentivi, il proscioglimento è confermato perché quel reato è condizionato dall’esistenza del traffico illecito di rifiuti. Caduta la contestazione presupposta, resta priva di rilievo la censura sul differente momento consumativo della condotta decettiva.
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Nota della Redazione
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