Il riesame non rinnova la valutazione autonoma dei gravi indizi (Cass. pen. Sez. 2 n. 12906 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione un vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. L’insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in una motivazione mancante o manifestamente illogica risultante dal testo del provvedimento impugnato. L’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, requisito previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. solo per la decisione del giudice che emette la misura “inaudita altera parte”. La presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera in presenza della corretta configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Il Fatto
Con ordinanza del 28 novembre 2025 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa per i delitti di concorso in estorsione e tentata estorsione pluriaggravati, aggravati dall’uso del metodo mafioso. All’indagato si contestava di avere partecipato a un subentro illecito in un prestito usurario, avallando l’estromissione del creditore originario e obbligando le vittime a pagare direttamente ad altri soggetti legati a un clan camorristico.
Avverso l’ordinanza del riesame la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per motivazione mancante o apparente, lamentando in particolare la mancata valutazione autonoma e individualizzata della gravità indiziaria, l’assenza di un contributo concorsuale causalmente apprezzabile e l’insussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ripercorrendo i principi in tema di controllo di legittimità sui provvedimenti del riesame. Richiamate le Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, ha ricordato che la verifica demandata al giudice di legittimità riguarda la congruenza della motivazione e non la ricostruzione dei fatti, sicché sono inammissibili le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte ha chiarito che il tribunale del riesame non è tenuto all’autonoma valutazione dei gravi indizi prescritta dall’art. 292 cod. proc. pen. per l’ordinanza genetica, potendo fare propri i contenuti dell’atto impugnato, purché ne dia conto in modo non apparente. Nel caso di specie, il Tribunale aveva analiticamente esaminato le emergenze investigative, in particolare le intercettazioni, spiegando le ragioni per cui l’indagato fosse a conoscenza della natura usuraria del credito già prima dell’incontro e il suo ruolo dirimente nel garantire l’esito del subentro nel prestito.
In relazione all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato gli esiti delle operazioni di intercettazione, superando la tesi difensiva secondo cui l’indagato avrebbe appreso solo in quella occasione la dinamica degli interessi. La posizione delle vittime era rimasta sostanzialmente immutata, essendo semplicemente subentrato un gruppo criminale a un altro nella riscossione del credito, con la conseguente persistenza dello stato di soggezione e timore.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto operante la presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ulteriormente corroborata dalle modalità della condotta e dall’elevata caratura criminale dell’indagato, e ha giudicato adeguata la motivazione sulla scelta della custodia in carcere, non essendo necessaria l’analitica dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice