Rimesse ripristinatorie e onere della prova: la presunzione a favore del correntista (Cass. civ. Sez. 1 n. 304 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione dei diritti derivanti da contratto di conto corrente bancario, la qualificazione delle rimesse come meramente ripristinatorie del fido, e non solutorie, può essere accertata dal giudice di merito anche attraverso il ragionamento presuntivo. Ne consegue che, una volta operante la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti, grava sulla banca l’onere di fornire la prova dell’avvenuto superamento del fido accordato e, quindi, della natura solutoria delle rimesse. L’accertamento dell’esistenza di un affidamento di fatto, in assenza di contratto scritto, può essere compiuto sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Il motivo di ricorso che miri a rimettere in discussione tale accertamento di merito è inammissibile in sede di legittimità. È altresì inammissibile la censura che riproponga una questione già decisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in conformità al disposto dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..
Il Fatto
La banca ricorreva per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che, in parziale accoglimento dell’appello del correntista, l’aveva condannata alla restituzione di una somma, oltre accessori. Il giudice territoriale aveva riconosciuto la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla chiusura del rapporto, e aveva dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La banca, con tre motivi di ricorso, contestava l’attribuzione dell’onere della prova in ordine alla natura delle rimesse, l’accertamento per presunzioni di un affidamento di fatto in assenza di contratto scritto e la dichiarazione di nullità dell’anatocismo anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato, inammissibile o non pertinente ciascun motivo.
Quanto al primo motivo, la S.C. ha chiarito che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole legali. Non sussiste, invece, quando il giudice, all’esito di una valutazione delle risultanze istruttorie, abbia errato nel ritenere assolto l’onere da parte della parte onerata: in questo caso si versa in un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, censurabile solo come vizio di motivazione. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva accertato la natura ripristinatoria dei versamenti in via presuntiva, richiamando il precedente di Cass. n. 20933/2017; l’affermazione secondo cui la banca avrebbe dovuto provare i versamenti solutori doveva intendersi come onere di smentire la presunzione, non assolto. Neppure poteva condividersi la doglianza circa il riparto degli oneri probatori in appello, dovendo l’appellante dimostrare la fondatezza delle proprie censure.
Il secondo mezzo è stato dichiarato inammissibile. La corte territoriale aveva accertato che il contratto di conto corrente del 1994 conteneva la disciplina dell’apertura di credito e che, per quella del 2002, era possibile dimostrare l’affidamento con mezzi diversi dal contratto scritto, quali gli estratti conto o il libro fidi. Tale accertamento è conforme al principio per cui il rilievo officioso della nullità di protezione per difetto di forma incontra il limite dell’interesse del contraente debole, che può fornire la prova del proprio affidamento anche mediante presunzioni semplici. Ogni diversa valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto la questione relativa all’applicazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000 era già stata decisa, come da ultimo da Cass. 27460/2025, con pronuncia conforme delle Sezioni Unite. La sentenza impugnata risultava allineata a tale orientamento, con conseguente manifesta infondatezza del ricorso su tale punto.
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Nota della Redazione
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