Sospensione per pregiudizialità non dovuta se la causa presupposta non è pendente (Cass. civ. Sez. V n. 19321 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere disposta in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. La sospensione presuppone peraltro che il rapporto di pregiudizialità sia concreto e attuale: la causa pregiudicante deve essere ancora pendente, sicché grava sul ricorrente l’onere di provarne la pendenza. Il giudicato esterno sostanziale opera nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non si estende alle conseguenze giuridiche, né a periodi d’imposta diversi.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate, conseguente ad avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2010, 2011 e 2012, a loro volta fondati su un processo verbale di constatazione nei confronti di una società in accomandita semplice, cancellata dal registro il 20 gennaio 2014, quindi prima della notifica del PVC, avvenuta il 7 aprile 2014, per i periodi d’imposta 2009-2014.

La ricorrente deduceva che la CTP di Lucca, con sentenza n. 629/2015, aveva annullato il PVC e l’avviso di accertamento verso la società, con caducazione degli atti presupposti dell’avviso individuale rivolto alla socia. Il giudice di primo grado non accoglieva le sue ragioni e la sentenza era confermata in appello, sull’assunto che il giudicato non fosse opponibile per l’autonomia di ciascun periodo d’imposta. Ricorre quindi per cassazione la contribuente con due motivi; replica l’Avvocatura generale dello Stato con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo non è accolto. La Corte ricorda la regola espressa dalle Sezioni Unite n. 21763 del 2021: salvi i casi imposti da una disposizione specifica, la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato; essa può essere adottata in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., trovando applicazione, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.

La Corte aggiunge che la sospensione presuppone un rapporto di pregiudizialità concreto e attuale: la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, altrimenti la sospensione si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione. Quando si censuri la mancata sospensione, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale fino all’accoglimento del ricorso, come affermato da Cass. VI n. 26716 del 2019.

Nel caso esaminato, il giudizio presupposto, pendente davanti alla stessa Corte, era chiamato in trattazione nella medesima adunanza ed era stato deciso in pari data. Le ragioni di sospensione per pregiudizialità vengono quindi meno e il motivo è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto al secondo motivo, la Corte dà atto della produzione in copia conforme, con attestazione di passaggio in giudicato, della sentenza della CTP di Lucca n. 629/2015, resa sul ricorso della socia accomandante avverso l’avviso di accertamento societario per l’anno 2009. Il motivo non è però accolto. Se è vero che, quando l’atto presupposto è unico, l’effetto del giudicato formatosi sulla caducazione si estende a tutti gli anni coinvolti dalla verifica (Cass. V n. 10456 del 2021), è altrettanto vero che la preclusione opera nei giudizi identici per soggetti, causa petendi e petitum, e nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto, non delle conseguenze giuridiche (Cass. V n. 11328 del 2022; Cass. n. 6405 del 2025).

Dalla sentenza invocata risulta che la questione decisa dalla CTP non era di fatto ma di diritto, attenendo alla possibilità che la società potesse o meno subire accertamenti fiscali. Essa non è quindi coperta da giudicato, tanto meno con effetto estensivo a periodi d’imposta diversi. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori importi ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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