L’esenzione IMU per abitazione principale richiede la conformità catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 5235 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il trattamento agevolativo previsto per l’abitazione principale presuppone che l’immobile sia oggettivamente classificato in una categoria catastale conforme all’effettivo utilizzo a fini abitativi. L’esenzione non spetta qualora l’unità immobiliare risulti censita nella categoria A/10, ancorché il possessore vi abbia stabilito la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, se tale collocazione non è conforme alla legge. La successiva variazione catastale spiega effetti solo dalla data della modifica e non può retroagire. L’onere di impugnare l’atto di classamento grava sul contribuente che intenda contestare la categoria attribuita.
Il Fatto
Il Comune di Milano impugnava la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado che, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’IMU versata per l’anno 2013 relativamente a un’unità immobiliare in Milano.
L’immobile, nel quale la contribuente aveva dichiarato di aver trasferito la residenza a far data dal 2010, risultava iscritto in categoria catastale A/10 sino al 2018, quando, a seguito di una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, la categoria era stata variata in A/3. La contribuente rivendicava l’assimilazione ad abitazione principale ai fini dell’esenzione IMU.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità, in ragione della ragione più liquida, il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 13, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 201/2011 e dell’art. 1, commi 740 e 741, della legge n. 160/2019. Ha rilevato che la contribuente non aveva contestato la circostanza, riportata anche nella sentenza impugnata, per cui l’immobile era accatastato in categoria A/10 nel periodo in contestazione.
Richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di ICI, la Corte ha affermato che il trattamento esonerativo dipende dall’oggettiva classificazione catastale dell’immobile. Qualora l’immobile sia iscritto in una categoria diversa da quella che ne rispecchi l’utilizzo abitativo, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento per ottenere il riconoscimento dell’agevolazione.
Tali princìpi, ha precisato la Corte, sono applicabili anche all’IMU, attesa l’identica rilevanza, per entrambi i tributi, dell’individuazione della categoria catastale. Il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale spetta, pertanto, solo per i fabbricati censiti in una categoria conforme all’effettivo uso abitativo.
Ne consegue che non può essere qualificato come abitazione principale l’immobile iscritto in categoria A/10 nell’annualità in contestazione, neppure quando sia concretamente adibito a dimora abituale e vi sia stata stabilita la residenza anagrafica in modo non conforme alla legge. La classificazione catastale costituisce requisito necessario e imprescindibile dell’agevolazione e la sua carenza preclude a monte il beneficio. La successiva modifica catastale, intervenuta nel 2018, non può assumere rilievo per il periodo precedente.
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il primo, e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, con condanna alla rifusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Nota della Redazione
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