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Interesse ad agire e notifica della cartella: l’estratto di ruolo non basta (Cass. civ. Sez. II n. 11407 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire per far valere l’invalida notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, deve essere dimostrato dal contribuente che abbia conosciuto il ruolo occasionalmente tramite estratto di ruolo. Tale onere probatorio deve essere assolto nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini e nel giudizio di legittimità mediante deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. Il difetto di interesse ad agire costituisce questione “fondante” che si sottrae alla regola del giudicato implicito, potendo essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’impugnazione.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione avverso l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per violazione del codice della strada, contestando la mancata ricezione della cartella stessa e deducendo l’avvenuta prescrizione del credito. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e il Tribunale, adito in appello, confermava la decisione, ritenendo la notifica della cartella correttamente perfezionata e infondata l’eccezione di prescrizione.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., sulla corretta modalità di notifica della cartella e sul travisamento della relata di notifica. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso, mentre Roma Capitale restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, ritenendoli pregiudizialmente inammissibili. Il thema decidendum è stato incentrato sulla portata dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021. Tale disposizione ha innalzato la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale per il contribuente che impugni “direttamente” il ruolo e la cartella invalidamente notificati ma conosciuti occasionalmente tramite estratto.

La Corte ha richiamato l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e dalla Corte cost. n. 190 del 2023, secondo cui la norma trova applicazione anche nei processi pendenti, specificando l’onere per il contribuente di dimostrare l’interesse alla tutela immediata. Tale dimostrazione deve avvenire nelle fasi di merito con il tempestivo ricorso alla rimessione in termini e, in sede di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o entro l’udienza di discussione.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato né allegato lo specifico interesse ad agire. La Corte ha inoltre escluso che potesse formarsi un giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse, nonostante il giudice d’appello avesse deciso nel merito, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025. Il difetto di interesse ad agire, infatti, integra una questione “fondante” che non è coperta dal giudicato implicito e che può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La pronuncia ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità in ragione dello ius superveniens. Non è stata altresì applicata la sanzione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, non ricorrendone i presupposti processuali per effetto della sopravvenuta inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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