Inammissibile il ricorso sulla recidiva e sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 27850 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo, senza necessità di una analitica confutazione di ogni deduzione difensiva. Il riconoscimento della recidiva ex art. 99 cod. pen., fondato sulla progressione criminosa desumibile dalla pluralità dei delitti e sulla pericolosità ingravescente del reo, integra una motivazione adeguata e insindacabile in sede di legittimità. I motivi che, a fronte di una motivazione coerente e logica del giudice di merito, si limitino a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche sono aspecifici e determinano la inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, con la quale era stata confermata la sua responsabilità per il delitto di rapina e il conseguente trattamento sanzionatorio.
Dinanzi alla Corte di legittimità il ricorrente articola tre motivi: violazione degli artt. 311 e 628 cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di rapina; violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla recidiva; violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e ne rileva l’aspecificità. Ciascuna censura, osserva il Collegio, si scontra con un apparato motivazionale del giudice di appello connotato da completezza argomentativa e da lineare coerenza logico-giuridica, sottraendosi pertanto al sindacato di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti dell’attenuante invocata in ragione della marcata gravità delle condotte criminose ascritte al ricorrente. La ricostruzione dei giudici di merito è sorretta da apprezzamenti di fatto immuni da contraddittorietà intrinseca o da manifesta illogicità.
Quanto alla recidiva, la Corte rileva che l’applicazione dell’istituto si fonda su motivazione adeguata e coerente con le risultanze processuali. Il giudice di appello ha valorizzato la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato, dalla quale emerge una pericolosità ingravescente di cui il reato in esame costituisce ulteriore dimostrazione, in linea con l’orientamento di legittimità in materia.
Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte ribadisce il principio secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo, richiamando Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590. Il ricorrente, a fronte di una motivazione corretta, oppone affermazioni generiche prive di reale nesso critico, come già affermato da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01 e Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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