Sospensione della prescrizione esclusa se il rinvio è richiesto dal P.M. (Cass. pen. Sez. II n. 6963 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione della prescrizione, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice o al pubblico ministero, deve accordarsi prevalenza a quello riferibile al giudice o al pubblico ministero e il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. L’art. 159, comma 1, n. 3, cod. proc. pen. richiede che la richiesta di rinvio sia formulata dall’imputato o dal suo difensore; se la richiesta proviene da altra parte, occorre l’adesione espressa dell’imputato perché il rinvio possa equipararsi a quello da lui richiesto. La mera individuazione della data dell’udienza di rinvio attiene all’organizzazione dell’ufficio e non integra autonoma causa di sospensione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale dell’8.3.2018, riqualificava i fatti ascritti agli imputati in termini di truffa tentata e dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, maturata — tenuto conto delle sospensioni — il 16.4.2018, quindi in data successiva alla sentenza di primo grado.

Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro l’intervenuta prescrizione in data antecedente alla sentenza di primo grado, non potendosi computare come sospensione il rinvio dal 20.4.2017 al 13.7.2017. La questione centrale riguardava dunque il corretto computo del termine prescrizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il punto di diritto attiene all’art. 159, comma 1, n. 3, cod. proc. pen., che richiede espressamente, perché operi la sospensione, che la richiesta di rinvio sia formulata dall’imputato o dal suo difensore.

Nel caso esaminato la Corte d’appello aveva considerato come causa di sospensione il rinvio disposto all’udienza del 16.3.2017, dal 20.4.2017 al 13.7.2017. Dal verbale risultava però che la richiesta di differimento promanava dal Pubblico Ministero, mentre l’individuazione della data dell’udienza di rinvio era stata determinata dall’indisponibilità dei difensori rispetto a una data proposta dal giudice.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio, l’uno riferibile all’imputato o al difensore e l’altro al giudice, prevale quello riferibile al giudice, con conseguente esclusione della sospensione. Ha inoltre ribadito che, di fronte a una richiesta di mero rinvio avanzata da altra parte, occorre l’adesione espressa dell’imputato perché il rinvio possa equipararsi a quello da lui richiesto.

Il collegio ha distinto la richiesta di rinvio, che può dar luogo alla sospensione, dall’individuazione della data del rinvio, che attiene all’organizzazione dell’ufficio e non ha rilievo esterno fino alla fissazione da parte del giudice. L’udienza del 20.4.2017 non risultava mai fissata e poi differita, ma solo informalmente proposta alle parti. Escluso il periodo di sessanta giorni dal computo, il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei, decorrente dall’8.10.2008, è maturato il 15.2.2018, in data antecedente alla sentenza di primo grado.

La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio con revoca delle statuizioni civili.

Nota della Redazione

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