Lavori di pubblica utilità: limite di sei mesi anche nella sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. I n. 6960 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, soggiace al limite di sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. A tale limite si affianca, se inferiore, quello stabilito dall’art. 165, comma primo, cod. pen., commisurato alla misura della pena sospesa. Il rinvio operato dall’art. 18-bis alla disciplina dei lavori di pubblica utilità configura un correttivo diretto a impedire che il parametro dell’art. 165 cod. pen. traduca la misura in un eccesso di afflittività. Accertata la violazione, la Corte annulla senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. e ridetermina direttamente la durata, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava al condannato la pena concordata di un anno e sei mesi di reclusione per violazione di domicilio, danneggiamento e tentativo di incendio. La sospensione condizionale veniva subordinata alla prestazione di attività non retribuita pari alla pena irrogata, per il precedente accesso dell’imputato al beneficio in relazione a una condanna a quattro mesi.
Il condannato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 18-bis disp. att. cod. pen. e art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, che impongono una durata non superiore a sei mesi. Il Procuratore generale conclude per l’annullamento senza rinvio limitato a tale periodo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dal precedente delle Sezioni Unite n. 23400 del 2022, che ha fissato il principio secondo cui la durata della prestazione non retribuita è soggetta al limite di sei mesi, oltre che a quello, se inferiore, dell’art. 165, comma primo, cod. pen. parametrato alla pena sospesa.
Il Massimo Consesso ha ritenuto questa lettura più aderente alla ratio del compendio normativo: attraverso il rinvio dall’art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. all’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, il legislatore ha inteso configurare un correttivo idoneo a evitare che la commisurazione della durata al parametro dell’art. 165 cod. pen. si traduca in un eccesso di afflittività, trattandosi di misura che non sostituisce la pena.
Nel caso concreto il giudice di merito ha determinato la durata della prestazione in misura equivalente alla pena sospesa, cioè in un anno e sei mesi, così violando il dettato normativo come interpretato dalla giurisprudenza nomofilattica. Ne deriva l’annullamento della sentenza sul punto.
L’annullamento è disposto senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., perché il Collegio può provvedere direttamente, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, rideterminando la misura sulla base delle statuizioni del giudice di merito e della consistenza della pena concordata. La durata della prestazione è così fissata in sei mesi.
Nota della Redazione
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