Sospensione rate mutuo ex Cura Italia e interessi di sospensione ricorso infondato (ABF Collegio di Palermo n. 851 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle sospensioni del pagamento delle rate di mutuo concesse ai sensi del cd. Decreto Cura Italia, la quota capitale delle rate sospese continua a maturare interessi secondo le modalità previste dal contratto. L’importo da corrispondere al termine del piano di ammortamento è pertanto dato dalla sommatoria tra le rate originarie sospese, gli interessi di sospensione e le spese amministrative sospese. La relativa esposizione contabile in unica voce sotto la dicitura quota capitale non integra un ricalcolo unilaterale del debito residuo. Il ricorso che contesti tale importo senza allegare specifiche contestazioni alle difese dell’intermediario è infondato.
Il Fatto
Nel 2007 il ricorrente stipulava con l’istituto di credito resistente un mutuo ipotecario di durata quindicennale, per complessivi € 768.000,00, da rimborsare mediante trenta rate semestrali al tasso variabile indicizzato Euribor sei mesi più spread di cento punti base. In pari data veniva erogato il capitale, al netto delle spese accessorie.
Il finanziamento era interessato da più iniziative di sospensione del pagamento delle rate. Con l’ultima, concessa ai sensi del cd. Decreto Cura Italia e intervenuta dopo la scadenza del piano originario, l’intermediario emetteva tre ulteriori rate semestrali per il recupero di quelle sospese tra il 2020 e il 2021. La ricorrente lamentava un ricalcolo unilaterale del debito residuo, con uno scostamento di € 9.187,12 rispetto a quanto assumeva dovuto, e adiva l’ABF.
La motivazione del Collegio
La questione riguarda la determinazione del debito residuo di un mutuo ipotecario dopo la sospensione temporanea delle rate. Il Collegio esamina la composizione dell’importo contestato e rileva che esso corrisponde alla somma di tre voci distinte: la quota interessi delle tre rate sospese, pari a € 2.312,31, la quota interessi maturata sulle stesse rate, pari a € 6.853,21, e le spese di amministrazione, pari a € 21,60.
Il resistente aveva chiarito che sulla quota capitale delle rate sospese era prevista la maturazione di interessi di sospensione calcolati con le stesse modalità previste dal contratto. L’importo dovuto a fine piano è quindi dato dalla sommatoria tra la rata originaria sospesa e gli interessi di sospensione. Le tre rate accodate esponevano tali componenti in unica voce di sintesi sotto la dicitura quota capitale: si tratta di una modalità di rappresentazione contabile, non di una modificazione del titolo contrattuale.
Su questo punto il Collegio sottolinea un duplice ordine di rilievi. Anzitutto le difese dell’intermediario non sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente, che non ha depositato repliche. In secondo luogo, e in ogni caso, il contenuto delle stesse appare corretto nel merito, perché la maturazione degli interessi sulla quota capitale sospesa risponde alle pattuizioni originarie.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento: la differenza di € 9.187,12 non costituisce un importo eccedente il dovuto, ma la sommatoria delle componenti sospese e dei relativi interessi. Il Collegio non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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