Requisiti di partecipazione al concorso universitario e riapertura dei termini (TAR Sicilia n. 1062 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In un pubblico concorso la riapertura dei termini per la presentazione delle domande non incide sul diverso termine previsto per il possesso dei requisiti di partecipazione, che devono sussistere alla data di scadenza stabilita dal bando. Il principio, espressione dei canoni di imparzialità e di parità di trattamento dei candidati, impedisce di ancorare la verifica dei requisiti al momento della scadenza prorogata. Ne consegue che la sopravvenuta perdita del requisito soggettivo, intervenuta dopo la scadenza originaria del bando, non legittima l’esclusione del candidato dalla procedura. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del provvedimento, ordina all’amministrazione di rinnovare la procedura con nuova commissione e di verificare i requisiti alla data dell’originaria scadenza.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava, insieme alla controinteressata, a una procedura selettiva indetta da un Ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore di seconda fascia. Il bando richiedeva, quale requisito di ammissione, la qualifica di ricercatore universitario a tempo indeterminato in servizio presso un Ateneo italiano e il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.

Alla data di pubblicazione del bando il ricorrente rivestiva tale qualifica. Successivamente, in esito a una diversa procedura, veniva nominato professore di seconda fascia presso altro Ateneo, con cessazione dal ruolo di ricercatore. L’amministrazione lo escludeva dalla selezione, ritenendo carente il requisito. Il ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione e gli atti consequenziali, deducendo la violazione della disciplina del bando e dei principi di affidamento e di buon andamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, osservando che il ricorrente conserva quantomeno l’interesse a essere ammesso e valutato nella procedura, potendo l’esito costituire titolo valutabile nella carriera professionale.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio enunciato dal Cons. Stato, sez. IV, n. 5057 del 2016, secondo cui la riapertura dei termini per la presentazione delle domande non può che riguardare i candidati in possesso dei requisiti alla data di scadenza originariamente indicata dal bando. La determinazione di riaprire il solo termine per la presentazione delle domande non incide sul diverso termine previsto per il possesso dei requisiti, a garanzia dell’unitarietà della procedura.

Il Collegio richiama altresì l’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994, espressione di un principio generale connesso ai canoni di imparzialità e di parità di trattamento, e la successiva conferma di Cons. Stato, sez. IV, n. 6255 del 2018. Ne deriva che i requisiti di partecipazione devono essere verificati con riferimento alla scadenza del bando, restando irrilevante che il candidato abbia beneficiato della riapertura dei termini.

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che alla data del decreto rettorale di nomina del ricorrente a professore di seconda fascia l’originario termine di presentazione delle domande era già scaduto. La sopravvenuta perdita del requisito non può quindi implicarne l’esclusione. Assorbite le ulteriori censure sul momento di produzione degli effetti del decreto di nomina, i provvedimenti vengono annullati.

In accoglimento dell’istanza ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il Collegio ordina all’amministrazione di rinnovare e completare la procedura, previa nomina di una nuova commissione giudicatrice e verifica dei requisiti alla data dell’originaria scadenza del bando, entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con l’amministrazione e sono compensate con la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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