Sospensione dal servizio per obbligo vaccinale del personale di polizia (TAR Emilia-Romagna n. 1269 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del personale appartenente ai comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico che, senza giustificato motivo, non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 di cui all’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021. La misura è atto dovuto e non richiede una motivazione rafforzata, applicandosi il provvedimento in via pedissequa alla norma. Il provvedimento che dispone la sospensione non impone l’uso di un vaccino piuttosto che di un altro, potendo l’adempimento avvenire con qualunque vaccino autorizzato, sicché nessuna censura può trarsi dalle caratteristiche differenziali dei singoli prodotti. La platea dei destinatari dell’obbligo e la misura sanzionatoria della sospensione sono state ritenute conformi a Costituzione dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023 e dalla successiva sentenza n. 188 del 2024, che ha escluso anche il diritto a un assegno alimentare in caso di inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo coordinatore della polizia di Stato, aveva impugnato il provvedimento della Questura di Forlì Cesena che aveva disposto la sua immediata sospensione dal servizio, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre sei mesi dal 15 dicembre 2021.
L’Amministrazione si era costituita depositando una relazione riepilogativa dei fatti. L’istanza cautelare era stata respinta sia in sede monocratica sia in sede collegiale. Il giudizio era stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo la violazione di legge, l’eccesso di potere e l’insufficiente motivazione. Il provvedimento impugnato si limita infatti ad applicare pedissequamente la normativa di riferimento, espressamente indicata nel provvedimento stesso, con la conseguenza che la motivazione non doveva essere rafforzata.
Richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, il Collegio ha ricordato che l’obbligo vaccinale, inizialmente limitato agli esercenti le professioni sanitarie, è stato legittimamente esteso al personale dei comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico ad opera del D.L. n. 172/2021, convertito in L. n. 3/2022. La successiva sentenza n. 188 del 2024, pronunciata per il personale della polizia penitenziaria, ha ulteriormente confermato la legittimità della sospensione dal servizio e della perdita della retribuzione, escludendo il diritto a un assegno alimentare per l’inottemperante.
Il Tribunale ha infine disatteso l’argomento del ricorrente basato sulle caratteristiche del vaccino AstraZeneca. Il provvedimento impugnato non imponeva l’uso di un vaccino in luogo di un altro, né risultava che al ricorrente fosse stato imposto uno specifico prodotto, essendosi egli rifiutato di sottoporsi a qualsivoglia vaccinazione. La sospensione, come precisato nel provvedimento, avrebbe potuto cessare con la comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario con qualunque vaccino autorizzato.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000 oltre oneri accessori.
Nota della Redazione
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