Ottemperanza per il bonus docenti: l’inerzia del Ministero legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13606 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza di condanna passata in giudicato è tenuta a ottemperarvi nel termine assegnato dal giudice amministrativo. La costituzione in giudizio meramente formale e la mancata dimostrazione dell’avvenuto adempimento comportano l’accoglimento del ricorso. In caso di ulteriore inerzia, il giudice nomina sin da subito un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Due docenti, soccombente l’Amministrazione in primo grado, avevano ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta (o altro equipollente) per l’importo annuale di 500 euro. Nonostante la sentenza fosse stata notificata ai fini esecutivi e fosse passata in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato corso alla statuizione. I docenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, denunciando l’inadempimento del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, ossia il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all’Amministrazione, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero si era costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. A fronte dell’allegato inadempimento e della mancata prova contraria da parte dell’Amministrazione, la pretesa dei ricorrenti è stata ritenuta fondata, in applicazione del principio giurisprudenziale sull’onere della prova gravante sul debitore (richiamata Cass. 13533/2001).
Il Collegio ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai coperti dal giudicato. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza stessa.
Considerata la persistente inerzia dell’Amministrazione e l’elevato numero di controversie simili, il TAR ha nominato fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Il Collegio ha infine disposto la comunicazione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione, evidenziando l’esposizione esponenziale dell’Amministrazione al pagamento di ulteriori spese processuali. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi 1.040,00 euro, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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