Sospensione sine die della SCIA edilizia illegittima e non cautelare (TAR Piemonte n. 1069 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990, l’amministrazione non può adottare provvedimenti inibitori dell’esecuzione dei lavori oggetto di segnalazione certificata d’inizio attività. Il potere di sospensione dei provvedimenti amministrativi incontra, per l’art. 21quater della legge n. 241 del 1990, il limite della temporaneità, da intendersi come “tempo strettamente necessario” e ancorato a gravi ragioni. In materia edilizia, l’art. 27, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 fissa in quarantacinque giorni il termine massimo della sospensione dei lavori, che ha natura cautelare e temporanea. La misura di salvaguardia consistente nella sospensione degli effetti delle denunce d’inizio attività è consentita, dall’art. 12, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, soltanto a seguito della formale adozione di un nuovo strumento urbanistico con cui il progetto dell’interessato contrasti.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una concessione cimiteriale rilasciata dal Comune di Lu e Cuccaro Monferrato il 14 ottobre 2023, di durata novantanove anni, per la costruzione di sepolture previo rilascio delle autorizzazioni edilizie, sull’area n. 2008 del cimitero di Lu. In data 30 gennaio 2024 ha presentato una segnalazione certificata d’inizio attività alternativa al permesso di costruire, per realizzare un’edicola funeraria.

Con nota prot. n. 4646 del 29 novembre 2024, rubricata “sospensione in autotutela scia edilizia n. 1/2024”, il Comune ha sospeso a tempo indeterminato l’efficacia del titolo, motivando con l’esigenza di eseguire la variante al Piano Regolatore Cimiteriale e la revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria, in adeguamento a indicazioni regionali. Il ricorrente impugna il provvedimento e chiede il risarcimento del danno. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la domanda di annullamento. Decorso il termine perentorio di trenta giorni per il consolidamento della segnalazione, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, l’amministrazione non può legittimamente adottare provvedimenti inibitori dell’esecuzione dei lavori, come confermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1098 del 2022.

Il quadro normativo di riferimento è duplice. L’art. 21quater della legge n. 241 del 1990 pone in via generale il limite della temporaneità al potere di sospensione, ammesso solo “per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario”. In materia edilizia, l’art. 27, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede il termine massimo di quarantacinque giorni per la sospensione dei lavori, di natura cautelare e temporanea, secondo Cons. Stato, Sez. II, n. 1256 del 2025.

Nel caso concreto il Comune ha sospeso sine die l’efficacia della segnalazione, inibendo il pieno utilizzo del lotto cimiteriale concesso in uso. La motivazione si fonda sull’intenzione di approvare, con tempi e contenuti indefiniti, una variante al piano regolatore cimiteriale e un aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria.

Tale prospettazione non regge. La misura di salvaguardia che consiste nella sospensione del rilascio del permesso di costruire, e analogamente nella sospensione dei procedimenti autorizzatori semplificati e degli effetti delle denunce d’inizio attività, è consentita dall’art. 12, terzo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 soltanto a seguito della formale adozione di un nuovo strumento urbanistico, quando il progetto dell’interessato contrasti con le nuove previsioni pianificatorie in itinere. Nella specie manca del tutto l’adozione formale della variante.

Il provvedimento prot. n. 4646 del 29 novembre 2024 è pertanto illegittimo e viene annullato. L’accoglimento ha effetti pienamente satisfattivi: il ricorrente potrà riprendere e ultimare i lavori dell’edicola funeraria. La domanda di risarcimento per equivalente, generica e priva di prova sull’entità delle spese sostenute e su altre voci di danno, è respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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