Sospensione feriale dei termini e notifica a familiare nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15148 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle liti che possono essere definite ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, sono sospesi ope legis per nove mesi se scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, con la conseguenza che l’appello proposto dopo la scadenza ordinaria ma entro il termine sospeso è tempestivo. La notificazione degli atti impositivi eseguita mediante consegna a persona legata al destinatario da rapporto di familiare è valida quando l’agente attesta il nome del consegnatario, il rapporto familiare e il numero di raccomandata, secondo l’art. 60, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973. La censura che solleciti una rivalutazione delle risultanze di fatto è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla C.t.p. di Napoli l’estratto di ruolo relativo alla notificazione di un precedente avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, il reddito di partecipazione imputato per trasparenza in ragione della partecipazione a una società di persone per l’anno di imposta 2012. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
La C.t.r. della Campania, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla tardività dell’appello e il vizio di motivazione in ordine all’inesistenza della notifica dell’avviso presupposto. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte rileva che il periodo in questione ricadeva nella sospensione dei termini prevista dall’art. 9 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018. La norma dispone che, relativamente alle liti definibili, sono sospesi ope legis per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019.
Pertanto, rientrando la lite tra quelle definibili, il termine per impugnare è automaticamente sospeso per nove mesi. Ne consegue che l’appello, proposto oltre la scadenza ordinaria ma entro il termine sospeso, è tempestivo. Il motivo è quindi respinto.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile e, comunque, infondato. La Corte osserva anzitutto che la censura si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione delle risultanze di fatto emerse nei gradi di merito, mostrando di voler trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito giudizio di merito.
Nel merito, la Corte richiama la disciplina introdotta dalle modifiche del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 284/2006, che ha inserito nell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973 la regola per cui, quando il consegnatario non è il destinatario, l’agente notificatore consegna la copia in busta sigillata e dà notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata. I giudici di appello hanno accertato che tali attività erano state compiute, risultando dalla relata il nome del consegnatario, il rapporto familiare con il destinatario e il numero di raccomandata.
La Corte ribadisce il principio giurisprudenziale secondo cui la notificazione eseguita mediante consegna a familiari, addetti alla casa, personale di servizio o portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, trovando tale procedura semplificata giustificazione nella ragionevole aspettativa che l’atto venga conosciuto dal destinatario in quanto consegnato a soggetti legati allo stesso da rapporto ritenuto dal legislatore idoneo a tale fine (Cass. n. 2377 del 27.01.2022). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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