Prescrizione del danno da bonifico non autorizzato e ordinaria diligenza del correntista (Cass. civ. Sez. I n. 11241 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di individuazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento, elaborato per i danni non immediatamente percepibili, non è applicabile in via indiscriminata a ogni ipotesi di danno da intermediazione finanziaria. Esso opera solo quando lo iato temporale tra la condotta lesiva e il manifestarsi esterno del danno dipende da fattori oggettivi, che rendono la conseguenza dannosa non percepibile dal danneggiato nemmeno adottando la diligenza esigibile ex art. 1176 cod. civ. Restano fuori le ipotesi in cui l’investitore, con l’ordinaria diligenza, possa autonomamente e tempestivamente percepire le conseguenze dannose della condotta dell’intermediario, poiché in tali casi la verifica periodica dell’andamento del conto consente di rilevare con immediatezza l’operazione non autorizzata e la lesione patrimoniale. In tal caso trova applicazione la regola generale dell’art. 2947 cod. civ., non surrettiziamente neutralizzata.
Il Fatto
La vicenda origina da un bonifico non autorizzato eseguito, tramite moduli intestati all’intermediario, da un soggetto che si era dichiarato promotore finanziario della banca. Il Tribunale aveva integralmente disatteso le domande dei clienti; la Corte d’appello di Firenze ha poi accolto parzialmente l’appello, riconoscendo il danno patrimoniale e quello morale in favore di uno solo dei due appellanti e affermando la responsabilità dell’intermediario, e della sua incorporante, a titolo di responsabilità ex art. 2049 cod. civ.
La banca ha proposto ricorso per cassazione, censurando tra l’altro l’individuazione del dies a quo della prescrizione, che la Corte territoriale aveva collocato al momento della piena contezza dell’illecito e non già a quello dell’operazione contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il motivo sulla prescrizione. Il collegio chiarisce anzitutto che la responsabilità dell’intermediario incorporato è stata ricondotta alla previsione dell’art. 2049 cod. civ., con la conseguente valutazione dell’applicabilità dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., mentre la diversa ricostruzione del termine di prescrizione del reato, prospettata dalla ricorrente in via meramente assertiva senza riferimento alle imputazioni, è giudicata priva di adeguata specificità ex art. 366 cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento formatosi in materia di danni non immediatamente percepibili, a partire dai danni da trasfusione di emoderivati (Cass. Sez. Un. n. 576 del 2008), e ne ricorda l’estensione progressiva ad altre fattispecie, fino al campo dell’intermediazione finanziaria (Cass. Sez. I n. 32226 del 2024; Cass. Sez. I n. 2066 del 2023).
Tale indirizzo è condiviso, ma la Corte avverte la necessità di una migliore focalizzazione: esso richiede la rigorosa verifica dei presupposti, per evitare che un’applicazione indiscriminata si traduca in una sistematica disapplicazione della regola generale dell’art. 2947 cod. civ. Richiama il principio per cui l’impossibilità di far valere il diritto ex art. 2935 cod. civ. è solo quella derivante da cause giuridiche, non dagli impedimenti soggettivi o dagli ostacoli di mero fatto, come l’ignoranza del fatto generatore o il dubbio soggettivo.
Ne deriva che l’ancoraggio della prescrizione al definitivo palesarsi delle conseguenze dannose vale solo se queste, pur adottando la diligenza ex art. 1176 cod. civ., non risultino anteriormente percepibili in virtù di fattori oggettivi e non di mere circostanze soggettive. Applicando tali principi, la Corte rileva che la Corte territoriale ha fatto inadeguato governo dell’orientamento, applicandolo a una fattispecie in cui già in astratto mancavano i presupposti, senza operare alcuna verifica.
La condotta lesiva accertata consisteva in un bonifico non autorizzato dal conto della stessa correntista: la verifica e il controllo periodico del conto avrebbero consentito di riscontrare con immediatezza l’operazione e la lesione patrimoniale. Il secondo motivo è quindi accolto, assorbiti gli altri, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Nota della Redazione
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