L’agente della riscossione può costituirsi con avvocato del libero foro (Cass. civ. Sez. 5 n. 913 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 11 d.lgs. n. 546/1992 — che consente all’agente della riscossione di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata — disciplina la legittimazione processuale, mentre l’art. 12 dello stesso decreto regola la difesa tecnica. Le due norme mantengono ambiti separati e distinti e, alla luce della relativa normativa, non sussiste alcun divieto per le parti pubbliche di farsi assistere da un difensore abilitato, ma solo un obbligo di difesa tecnica per le parti diverse da quelle pubbliche. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pertanto validamente costituirsi in giudizio a mezzo di un avvocato del libero foro, come confermato dall’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 e dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019. Il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. rende i fatti non specificamente contestati ammessi, senza necessità di prova.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’iscrizione a ruolo fondata su venticinque cartelle esattoriali asseritamente mai notificate, ottenendo l’accoglimento del ricorso in primo grado. La sentenza veniva tuttavia riformata in appello, con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per difetto di assistenza tecnica, trattandosi di controversia di valore superiore alla soglia legale. Dopo una prima cassazione con rinvio, il giudice del rinvio dichiarava il difetto di giurisdizione per tredici cartelle relative a crediti previdenziali e l’inammissibilità del ricorso per le restanti cartelle, ritualmente notificate.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara la parziale inammissibilità del ricorso in relazione alle cartelle indicate nella memoria del contribuente come oggetto di “sgravio”: la produzione documentale è priva di elementi idonei a garantire la riferibilità all’ente riscossore, ma la rinuncia implicita all’impugnativa giustifica comunque la declaratoria ex art. 100 cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, la Corte reputa infondata la censura di violazione del principio di diritto enunciato con l’ordinanza n. 12056/2016: il giudice del rinvio vi si è uniformato, avendo accertato in fatto che la mancanza originaria del difensore era stata sanata dalla successiva indicazione del difensore all’udienza pubblica, rendendo superfluo ogni provvedimento diretto ad assicurare la nomina.
Il secondo e il terzo motivo sono infondati: è valida la notifica dell’appello eseguita presso il domicilio della parte, non essendo stata eletta altra sede; la critica sul diverso numero civico involge un inammissibile accertamento di merito. Il principio di non contestazione è stato correttamente applicato nell’ambito del giudizio di rinvio, in cui il contribuente era costituito.
Sul quarto motivo, la Corte osserva che la rituale notifica delle cartelle è stata provata in base alla mancata contestazione, che espunge il fatto dall’ambito degli accertamenti richiesti; la censura, peraltro generica, tende a provocare una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Inammissibile per difetto di autosufficienza il quinto motivo, non avendo il ricorrente dedotto di aver disconosciuto la conformità delle copie delle relate agli originali.
Il sesto motivo è infondato: la Corte distingue tra legittimazione processuale (art. 11 d.lgs. n. 546/1992) e assistenza tecnica (art. 12), chiarendo che nessuna norma vieta alle parti pubbliche di farsi assistere da un difensore abilitato. L’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 conferma la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro, come enunciato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019 e ribadito dalla successiva giurisprudenza. Nulla sulle spese per la mancata costituzione delle intimate.
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Nota della Redazione
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