Sospensione dei termini processuali per alluvione e tempestività dell’appello (Cass. pen. Sez. IV n. 10905 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, disposta dall’art. 2, comma 4, d.l. 10 giugno 2023, n. 61 in favore dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale od operativa, ovvero esercitavano la propria attività nei territori indicati nell’allegato 1, si applica anche al difensore che aveva la sede del proprio studio professionale in uno di tali Comuni. Il termine per l’impugnazione che abbia inizio durante il periodo di sospensione è differito alla fine del medesimo e decorre, pertanto, dal 10 settembre 2023, tenuto conto della sospensione feriale. Ne consegue la tempestività dell’atto di appello depositato il 13 ottobre 2023 e l’illegittimità dell’ordinanza che lo abbia dichiarato tardivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 23 luglio 2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal difensore dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Urbino del 22 giugno 2023, di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, con revoca della patente e confisca del veicolo.
Il giudice territoriale riteneva l’impugnazione tardiva. Poiché la sentenza era stata emessa con termine per il deposito scadente il 22 luglio 2023, l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro i successivi quarantacinque giorni e dunque entro il 6 ottobre 2023, mentre era stato depositato il 13 ottobre 2023. La Corte escludeva l’applicabilità della sospensione prevista dall’art. 585-bis cod. proc. pen., non essendosi proceduto in assenza dell’imputato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’imputato deduce l’erronea applicazione dell’art. 585 cod. proc. pen. in rapporto all’art. 2 del d.l. n. 61/2023, recante disposizioni conseguenti agli eventi alluvionali del maggio 2023. Il difensore rappresenta di avere avuto, dal 10 maggio 2023, la residenza e il domicilio professionale nel Comune di Urbino, territorio ricompreso nell’allegato 1.
La Corte muove dal dato processuale pacifico: il termine per l’impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., era di quarantacinque giorni decorrenti dal 22 luglio 2023 e, considerata la sospensione feriale, scadeva il 6 ottobre 2023.
Il passaggio decisivo riguarda l’ambito soggettivo della norma emergenziale. Il comma 4 dell’art. 2 d.l. n. 61/2023 sospende il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale o operativa nei territori indicati nell’allegato 1. La Corte rileva che il difensore dell’imputato aveva la sede del proprio studio professionale nel Comune di Urbino, ricompreso per intera estensione nel citato allegato.
Da qui la conseguenza: il termine per la proposizione dell’appello, avendo avuto inizio all’interno del periodo di sospensione, ha ripreso ex lege a decorrere dal 10 settembre 2023, in considerazione del periodo feriale. L’atto depositato il 13 ottobre 2023 è dunque tempestivo.
La Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso del giudizio.
Nota della Redazione
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