Revisione: la procura speciale è condizione di legittimazione del ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 8631 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha deciso sull’istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale. In forza dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell’imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che è già stato condannato. L’impugnazione che investa la valutazione delle prove nuove è, inoltre, inammissibile quando si traduce in una valutazione alternativa puramente ipotetica, a fronte di una motivazione immune da vizi logici. All’inammissibilità consegue la condanna del proponente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il condannato aveva chiesto la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, nel 2015, lo aveva dichiarato colpevole di estorsione pluriaggravata, in concorso con altro soggetto, ai danni di un imprenditore. La Corte di appello di Catanzaro, decidendo dopo l’annullamento con rinvio di una precedente ordinanza emessa a norma dell’art. 634, cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta.

A fondamento dell’istanza il condannato aveva dedotto due prove nuove: una consulenza tecnica di parte, con riascolto e ritrascrizione di un colloquio intercettato in carcere tra il correo e i familiari, e le dichiarazioni dell’allora compagna, che avrebbero spiegato i contatti telefonici diversamente attribuiti in sentenza. Il condannato ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per una ragione preliminare di ordine processuale. Il ricorso risulta proposto da difensore non munito di procura speciale, non rinvenendosi quest’ultima nel fascicolo trasmesso dal giudice di merito, né essendovi alcun riferimento, anche solo indiretto od incidentale, in alcuno scritto versato in atti.

La Corte ribadisce il principio di legittimazione: per impugnare il provvedimento che decide sull’istanza di revisione di un precedente giudicato occorre la procura speciale. L’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione ad impugnare al difensore dell’imputato, non a quello di colui che è già stato condannato. Il Collegio richiama sul punto Sez. 3, n. 18016 del 08.01.2019 e Sez. 5, n. 32814 dell’11.07.2006.

In ogni caso, il ricorso è interamente versato in fatto. La motivazione impugnata è immune da vizi logici: dà atto dell’ascolto diretto, da parte della Corte di appello, della conversazione intercettata e della conformità della trascrizione valorizzata dai giudici di cognizione; ed esclude motivatamente l’attendibilità delle dichiarazioni rese successivamente alla sentenza dalla compagna del condannato, perché interessate e non sorrette da elementi obiettivi di conferma.

A queste osservazioni il ricorso non muove alcuna obiezione quanto alla prima, mentre alla seconda oppone soltanto una valutazione alternativa puramente ipotetica. La Corte non entra quindi nel merito dei criteri con cui il giudice di appello ha escluso che la tecnica del consulente costituisse prova nuova, né sull’omessa perizia: la carenza di legittimazione e la natura fattuale dell’impugnazione assorbono ogni altra doglianza.

All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ritiene non ravvisabile un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost., sent. n. 186 del 13.06.2000, e fissa la somma in tremila euro in ragione della manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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