Revoca dell’affidamento in prova e natura non preclusiva dei termini (Cass. pen. Sez. 1 n. 5378 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni, ma richiede una valutazione del giudice sulla concreta incompatibilità di tali violazioni con la prosecuzione della prova. Il Tribunale di sorveglianza, unico titolare del potere di decidere su revoca o modificazione della misura, fonda il proprio giudizio su un’ampia disamina del panorama informativo acquisito sia prima sia dopo il provvedimento provvisorio di sospensione del Magistrato di sorveglianza; l’utilizzo di elementi successivi alla sospensione non integra pertanto violazione del contraddittorio, dovendo la decisione basarsi su tutti gli atti disponibili al momento. Non è previsto alcun termine preclusivo, decadenziale o perentorio per l’acquisizione degli atti e delle informazioni necessari alla decisione, essendo sufficiente che su di essi si svolga un pieno contraddittorio e restando alla parte, in caso di deposito in limine, la facoltà di richiedere un termine per l’esame, da concedersi anche ad horas. La valutazione negativa delle condotte e la conseguente inadeguatezza di altre opzioni trattamentali possono essere fondate su un complesso di elementi, incluso il mancato avvio di attività prescritte e la pendenza di procedimenti penali.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 24 luglio 2025, revocava l’affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato nel dicembre 2023, con decorrenza della revoca dal 26 gennaio 2025, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva provvisoriamente sospeso la misura.

Avverso detta ordinanza ricorreva per cassazione il condannato, lamentando l’utilizzo di elementi successivi alla sospensione provvisoria, mai formalmente contestati, nonché vizi di motivazione riguardo alla mancata considerazione della remissione della querela, dell’istanza di detenzione domiciliare e della data individuata come cessazione della misura, che non appariva collegata ad alcun comportamento specifico.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha ritenuto il ricorso infondato, rammentando che la revoca della misura alternativa non consegue automaticamente a qualsiasi violazione, spettando al giudice una valutazione di incompatibilità, ma rilevando come il ricorso avesse criticato solo parzialmente le concorrenti valutazioni negative espresse dal Tribunale sul complessivo comportamento dell’affidato.

Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, la Corte ha escluso che la decisione debba fondarsi esclusivamente sui medesimi elementi alla base del provvedimento di sospensione provvisoria. Tale provvedimento ha natura provvisoria e interinale, sicché il giudizio del Tribunale deve basarsi su tutti gli atti disponibili al momento della decisione, potendo acquisire nuovi elementi informativi. Non è configurabile la violazione degli artt. 516-518 cod. proc. pen. e 111 Cost., atteso che gli atti erano stati messi a disposizione nel contraddittorio, senza che la difesa ne avesse contestato la tardività o richiesto un termine per l’esame.

La Corte ha inoltre precisato che non risultano applicabili i termini previsti per le memorie dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. né quelli dell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., non esistendo un termine perentorio per l’acquisizione degli atti, ferma la facoltà della parte di chiedere un termine per l’esame di un atto pervenuto in limine.

Nel merito, la S.C. ha condiviso la valutazione del Tribunale, che aveva fondato la revoca su una pluralità di elementi: l’ammonizione per l’assenza dal domicilio, il mancato avvio dell’attività di volontariato nonostante i solleciti, le condanne per reati commessi in epoca precedente e, soprattutto, la querela per i fatti di gennaio e febbraio 2025 e la segnalazione di un episodio di inseguimento del giugno 2025. Tali condotte, temporalmente collocate a partire dalla cessazione della convivenza, evidenziavano il venir meno dell’adesione al percorso di trattamento e l’inadeguatezza di altre opzioni trattamentali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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