Esclusione della tipicità del reato di molestie in caso di reciprocità delle condotte (Cass. pen. n. 14016/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di molestie private di cui all’art. 660 cod. pen. non è configurabile allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle condotte moleste, in quanto in tal caso viene meno il requisito oggettivo della “petulanza o altro biasimevole motivo” che connota la tipicità del fatto. Il requisito della petulanza non attiene all’elemento soggettivo ma permea l’elemento oggettivo del reato, nel senso che la condotta è tipica solo se si esplica, già a livello realizzativo, per il tramite di petulanza o altro biasimevole motivo; tali requisiti vengono “paralizzati” o comunque disinnescati laddove i ruoli di disturbatore e di molestatore siano reciprocamente assunti dal soggetto attivo e da quello passivo. Per l’integrazione della fattispecie è necessaria un’effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale, connotata da un’apprezzabile estensione temporale, che assurga al rango di molestia o disturbo. Il giudice di merito è tenuto a valutare la reciprocità delle condotte, anche sulla base di documentazione che attesti la commissione di fatti molesti da parte della persona offesa nei confronti dell’imputato, in un contesto di rapporti caratterizzati da acredine.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto, con sentenza dell’11 marzo 2025, aveva condannato l’imputato per la contravvenzione di molestie private, in relazione a tre episodi: l’apposizione di un lucchetto a un cancelletto secondario, la presenza del cane di famiglia e il parcheggio dell’auto in corrispondenza del cancello d’ingresso. Il giudice di primo grado aveva ritenuto provate le condotte moleste sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, e della documentazione fotografica prodotta.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l’omessa considerazione della reciprocità delle condotte, documentata da una sentenza di oblazione ex art. 660 cod. pen. a carico della parte civile, da un’ordinanza di accoglimento dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, da visure PRA e da fotografie. La difesa ha sostenuto che i comportamenti molesti erano stati posti in essere anche dalla persona offesa nei confronti dell’imputato, in un rapporto caratterizzato da acredine, con conseguente esclusione della tipicità del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione. Ha preliminarmente dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, in quanto riguardavano una censura inedita e autonoma rispetto ai motivi originari, relativa all’elemento soggettivo del reato, non essendo stata articolata alcuna doglianza sul punto nel ricorso principale. Ha, quindi, esaminato il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente degli altri.
La Corte ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il reato di molestie private non è configurabile in caso di reciprocità delle condotte moleste, poiché in tal caso viene meno il requisito oggettivo della “petulanza o altro biasimevole motivo” che caratterizza la tipicità del fatto. Ha precisato che tale requisito non attiene all’elemento soggettivo, ma permea l’elemento oggettivo, e viene “paralizzato” quando i ruoli di molestatore e molestato sono reciprocamente assunti. Il giudice di merito, nel caso di specie, aveva completamente trascurato la documentazione prodotta dalla difesa, che attestava la commissione di fatti molesti da parte della parte civile nei confronti dell’imputato, in un arco temporale persino più ampio rispetto ai fatti oggetto del giudizio. Tale materiale, di oggettiva evidenza e percepibile ictu oculi, era idoneo a inficiare la valutazione dell’attendibilità della parte civile e a escludere la condotta tipica per reciprocità o ritorsione delle molestie. La Corte ha, pertanto, enunciato il principio di diritto secondo cui la reciprocità delle molestie esclude la tipicità del reato di cui all’art. 660 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza e rinvio per nuovo esame.
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