Sospensione dei termini per il sisma si applica alle rate di condono (Cass. civ. Sez. V n. 14362 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari disposta dall’art. 4 del d.l. n. 245/2002 in favore dei soggetti residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2002 si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo, comprese quelle scaturenti dalla definizione dei versamenti di cui all’art. 9-bis della l. n. 289/2002. La norma, per la sua ratio di favore verso i contribuenti colpiti da eventi eccezionali e imprevedibili, non tollera interpretazioni limitative mediante eccezioni che essa non contempla. È pertanto legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla definizione che assuma come tardivo il versamento eseguito nel periodo di sospensione. Il motivo di ricorso che invochi la disciplina sugli aiuti di Stato senza allegare alcuna considerazione sulla questione effettivamente dedotta in giudizio è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

La società contribuente, avente sede in un Comune interessato dal sisma che colpì la Sicilia orientale nel 2002, presentò istanza di definizione dei versamenti relativi a Ilor e Irpeg per gli anni 2003 e 2004, ai sensi dell’art. 9-bis della l. n. 289/2002. Nel versamento la società si era avvalsa della sospensione degli adempimenti tributari prevista dall’art. 4 del d.l. n. 245/2002 per i soggetti residenti nell’area sismica, nonché delle ulteriori riduzioni di cui all’art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006.

L’Amministrazione finanziaria negò la definizione, ritenendo tali disposizioni inapplicabili a quella forma di condono. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale respinse l’appello erariale. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. La prescritta enunciazione della sentenza impugnata non richiede formule sacramentali, ma ha il solo fine di porre la Corte in condizione di verificare il fondamento della violazione dedotta: finalità pienamente rispettata, poiché i motivi consentono di individuare con chiarezza gli argomenti della pronuncia d’appello censurati in diritto.

Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la sospensione dei termini ex art. 4 del d.l. n. 245/2002 si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo. La norma, alla stregua di un’interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non è suscettibile di letture restrittive che ne limitino la portata generale introducendo eccezioni non contemplate.

Il Collegio ha fondato tale conclusione sulla ratio della disposizione, volta a favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali o imprevedibili, e sulla tipologia di agevolazioni da essa previste. Sul punto sono stati richiamati i precedenti conformi, da Cass. n. 1074/2014 alle successive Cass. n. 16556/2017, Cass. n. 17634/2018 e Cass. n. 4819/2022, che hanno precisato come il beneficio spetti non solo ai residenti, ma anche ai soggetti che alla data degli eventi esercitavano la propria attività lavorativa nei Comuni calamitati.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile. Oggetto della controversia è l’applicabilità della sospensione degli adempimenti tributari in favore del soggetto residente nell’area del sisma: questione che non presenta profili di diretta interferenza con la Decisione della Commissione UE evocata, la quale concerne il diverso profilo dell’esenzione riconosciuta a titolo di indennizzo dei danni subiti. La censura, priva di ulteriori argomentazioni, non raggiunge il grado di specificità richiesto rispetto alla questione dedotta.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio. Non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *