Prova dell’inesistenza oggettiva e rimanenze: oneri e principio di competenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 16432 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, anche tramite presunzioni, la fittizietà dell’operazione. Spetta invece al contribuente fornire la prova rigorosa del contrario, che non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, in quanto elementi facilmente falsificabili e normalmente impiegati per dare parvenza di realtà a un’operazione fittizia. Ai fini della ripartizione degli oneri probatori non rilevano né la discrasia nel numero delle fatture contestate, né la tracciabilità dei relativi pagamenti. Quanto al principio di competenza, le rimanenze finali di un esercizio, nell’ammontare indicato dal contribuente, costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo: l’accertata natura fittizia di costi imputati a beni non utilizzati in un esercizio determina l’incremento del reddito del periodo successivo, che può essere legittimamente recuperato a tassazione.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato una maggiore IRES, IRAP e IVA in relazione ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, aveva accolto le doglianze della società, ritenendo che l’Amministrazione non avesse assolto l’onere probatorio e sussistessero plurime ragioni di invalidità dell’accertamento, tra cui una discrasia nel numero delle fatture contestate e una presunta violazione del principio di competenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Con riferimento al primo, ha rammentato il consolidato principio secondo cui l’onere di dimostrare la fittizietà dell’operazione grava sull’Amministrazione finanziaria, che può avvalersi anche di elementi indiziari, mentre il contribuente è gravato della prova contraria, che non può essere ancorata alla sola esibizione delle fatture o alla regolarità dei pagamenti, essendo questi strumenti normalmente utilizzati per simulare la realtà di un’operazione fittizia.
Nel caso di specie, l’Ufficio aveva allegato nel proprio ricorso elementi indiziari specifici, quali la natura di cartiera della ditta fornitrice, l’emissione di fatture successive al decesso dell’intestatario, l’erronea indicazione della partita IVA e la riferibilità di quest’ultima a diversa società. La CTR, invece, non aveva offerto alcuna valida confutazione di tali elementi, limitandosi a considerazioni generiche e confuse. La Corte ha quindi precisato che né la discrasia nel numero delle fatture riconducibili a due ditte omonime, né la tracciabilità dei pagamenti, possono inficiare l’accertamento, non superando la prova contraria che grava sul contribuente.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha chiarito che l’art. 92, comma 7, d.p.r. n. 917/1986 stabilisce la continuità tra rimanenze finali ed esistenze iniziali degli esercizi consecutivi. Ne deriva che, accertata la natura fittizia dei costi relativi a beni non utilizzati in un esercizio, questi rilevano comunque come rimanenze del periodo successivo, con la conseguenza che il reddito di quest’ultimo si incrementa e può essere recuperato a tassazione.
La Corte ha così cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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