Redditi di partecipazione e presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base (Cass. civ. Sez. 5 n. 40 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima, gravando sul contribuente l’onere di provare che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o appropriati da un terzo. La presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale, non la sussistenza dei maggiori redditi accertati induttivamente. La distribuzione si presume proporzionale alla quota di partecipazione e avvenuta nel periodo d’imposta in cui la società ha conseguito i maggiori ricavi. L’accertamento emesso nei confronti del socio per redditi da partecipazione è atto autonomo: la cancellazione della società dal registro delle imprese non incide sulla pretesa tributaria verso il socio, che risponde di debito proprio, e l’eventuale annullamento dell’avviso alla società per motivi di rito non fa stato nei confronti dei soci.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente, socia al 40% di una società a ristretta base in liquidazione, un avviso di accertamento per l’anno 2010, imputando utili extracontabili derivanti da un maggior reddito di impresa accertato in capo alla società e operazioni di accredito sul conto corrente intestato alla stessa socia. La società era stata cancellata dal registro delle imprese prima dell’emissione dell’avviso nei suoi confronti. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’avviso per carenza di motivazione e per l’illegittimità derivata dall’avviso emesso nei confronti della società estinta. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, riformava la sentenza, confermando la legittimità dell’accertamento. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, in quanto collegati, rigettandoli in quanto infondati. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 175/2014, ritenendo inapplicabile la norma alla fattispecie, essendo la cancellazione della società avvenuta prima dell’entrata in vigore, con conseguente inesistenza dell’accertamento a carico della società estinta e illegittimità derivata dell’avviso al socio. La Corte chiarisce che la CTR ha erroneamente richiamato l’art. 4 del d.lgs. n. 175/2014, in quanto si tratta di mero refuso: la norma applicabile è l’art. 28, comma 4, del medesimo decreto, che comunque non si applica alle cancellazioni anteriori al 13/12/2014. La Corte precisa, tuttavia, che la disposizione è comunque irrilevante al caso di specie, poiché l’accertamento riguarda i redditi da partecipazione del socio e non crediti erariali verso la società: la contribuente risponde per debito proprio derivante dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Ne consegue che la cancellazione della società nessun effetto produce sulla pretesa tributaria e non rileva il limite del liquidato di cui all’art. 2495 c.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che la presunzione di distribuzione degli utili è legittima nel caso di società a ristretta base partecipativa, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o appropriati da altro soggetto. La presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è la sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma la ristrettezza della base sociale e il vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i soci. La distribuzione si presume avvenuta in misura proporzionale alla quota di partecipazione e nell’anno in cui la società ha conseguito i maggiori ricavi. Nel caso di specie, la contribuente non aveva allegato né provato alcun fatto incompatibile con la distribuzione.
Il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità delle sanzioni, è rigettato in quanto la CTR ha espressamente affermato la legittimità degli atti di accertamento dei tributi, sanzioni ed interessi, rigettando implicitamente l’eccezione. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile, non ravvisandosi alcuna anomalia motivazionale nella sentenza impugnata, il cui passo censurato va letto in collegamento con l’incipit del periodo che illustra le censure dell’Ufficio. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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